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Medici, concorso ‘anomalo’: le ragioni di Marotta accolte dal Consiglio di Stato: ricorrenti da ammettere

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Nuovo “step” favorevole ai ricorrenti, patrocinati dall’avvocato casertano Pasquale Marotta, che dovranno essere immatricolati 

presso la sede richiesta, come si evince dal decreto del Consiglio di Stato, di seguito riportato pressoché testualmente:
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2020, proposto da (omissis, ricorrenti vari in tutt’Italia, ndr.)
rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Marotta, con domicilio (omissis)
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Cineca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bari (Lingua Inglese), Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Milano (Lingua Inglese), Università degli Studi di Milano – Bicocca, Univ. degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele, Univ. degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele (Lingua Inglese), Università degli Studi di Milano Cattolica “S.Cuore”, Università degli Studi di Milano Cattolica “S.Cuore” (Lingua Inglese), Milano Humanitas University (Lingua Inglese), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli – Federico Ii, Università degli Studi di Napoli – Federico II (Lingua Inglese), Seconda Università degli Studi di Napoli, Seconda Università di Napoli (Lingua Inglese), Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Panna, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Pavia (Lingua Inglese), Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” – Policlinico, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Polo Pontino, Università degli Studi di Roma – Sant’Andrea, Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, Università degli Studi di Roma – Tor Vergata (Lingua Inglese), Università degli Studi di Roma – Campus Bio-Medico, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Torino – Sede Orbassano, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese Insubria, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” – Policlinico (Lingua Inglese), Università degli Studi di Vercelli “Avogadro”, Università degli Studi del Molise
(omissisper la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00315/2020, resa tra le parti, concernente immatricolazione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2019/2020, ed annullamento dei provvedimenti ivi indicati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che la domanda di concessione di decreto monocratico cautelare è stata presentata in relazione all’art. 84 del d.l.n. 18 del 2020, trattandosi di ricorso, presentato il 2 marzo 2020, pendente nel periodo fra l’8 marzo ed il 15 marzo del 2020 e non deciso;
Rilevato che tale istanza è stata presentata con semplice memoria non notificata; Ritenuto che in tali condizioni l’istanza cautelare ordinaria, debitamente notificata, e contenuta nel ricorso introduttivo, non ha potuto essere trattata per effetto dell’intervenuta sospensione dei termini disposta dai decreti legge c.d. Cura Italia (dl n. 18 del 2020 );
Rilevato quindi che la memoria non notificata è sufficiente a fondare la procedibilità dell’istanza cautelare, non applicandosi l’art. 56 comma 1 c.p.a. ( e quindi il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza ) ma essendo solo stata sollecitata la decisione monocratica già prevista direttamente dalla legge e da emanarsi in presenza dei presupposti di cui all’art.55 c.p.a. e non dell’art. 56 dello stesso codice ma con forma e rito monocratico e da confermarsi in sede collegiale in apposita camera di consiglio da tenersi successivamente alla data di sospensione feriale dei termini ossia successivamente al 15 aprile 2020;
Considerato che l’appellante ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2019/2020, svolgendo la prova al fine di accedere all’Università di degli Studi di Napoli Federico II, ha il punteggio di 39.70 ed è collocato alla posizione n. (omissis), Considerato, in conformità ad altri precedenti della Sezione, che può esservi la possibilità di utile collocazione per la parte ricorrente unicamente per effetto dello scoramento nella graduatoria nella quale è inserita, tenendo eventualmente conto del preannunciato aumento di ulteriori 2000 posti per il prossimo a.a. per le facoltà ad accesso programmato;
Considerato pertanto che sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza unicamente ai fini della ricognizione dei posti effettivamente ad oggi da considerare disponibili, anche in relazione alla possibilità di estendere l’aumento di 2000 posti per le facoltà ad accesso programmato ed all’accertamento della possibilità del ricorrente di rientrare utilmente nella relativa graduatoria, sulla base del punteggio ottenuto e secondo l’ordine e la posizione che ne conseguono; Considerato infine che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell’emergenza “Covid-19” (v. infatti il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. h, secondo cui, “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”; il D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lett. h, secondo cui “sono sospesi fino al 15 marzo 2020 …. la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università … ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, sul finanziamento delle “Piattaforme per la didattica a distanza”);
Ritenuto pertanto che l’istanza può accogliersi ai soli fini della ricognizione dei posti disponibili e dell’eventuale scorrimento nella graduatoria per le sedi optate da parte ricorrente, salva ovviamente la possibilità d’inserimento in sedi deteriori in cui vi sia disponibilità di posti e sempre nei limiti del possibile scorrimento.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di concessione di decreto monocratico cautelare e per l’effetto dispone la immatricolazione con riserva per l’a.a. 2019/2020 del ricorrente al corso di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto delle disponibilità come qualificate in parte motiva, dell’ordine di graduatoria e delle opzioni effettuate.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 14 maggio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2020.
Il Presidente – Il Segretario (omissis)
(Comunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)
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