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Caiazzo. CoronaVirus: operatore sanitario ‘infetto’: ‘quarantena’ anche per il congiunto positivo

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In seguito all’accertamento di un secondo caso di infezione da CoronaVirus nell’ambito familiare di un operatore sanitario del locale poli-ambulatorio ASL, il sindaco Stefano Giaquinto ha disposto la quarantena con un’ordinanza di seguito riportata pressoché testualmente:

CITTA’ Dl CAIAZZO

Ordinanza n. 09

IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale

Richiamati:
– il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6bis e dell’art. 4;
– il D.L n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad ‘ ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
– il DPCM 1 marzo 2020;
– il DPCM 4 marzo 2020;
– il DPCM 8 marzo 2020;
– il D.L. n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
– il DPCM 9 marzo 2020;
il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
– il DPCM 1 marzo 2020;
– il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2()2();
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 2() marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020, relativa ad
“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’Intero territorio nazionale”;
– il DPCM 22 marzo 2020;
– il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
– il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19′ ‘pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
– il DPCM 1 aprile 2020 con il quale, tra l’altro, viene disposta la proroga sino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9, 11 e 22 marzo nonché dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del contagio;

Preso atto di essere venuto direttamente a conoscenza che il sig. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e
residente in (omissis), è risultato positivo all’indagine epidemiologica per la malattia infettiva COVID-19.

Dato atto, altresì, che in data odierna si è venuto a conoscenza che un altro componente della stessa
famiglia, (omissis), nato a (omissis) il (omissis), è risultato positivo all’indagine epidemiologica per la malattia infettiva COVID-19.

Considerato, pertanto, ragionevolmente che anche gli altri componenti del nucleo familiare hanno
avuto contatti diretti e frequenti con gli stessi.

Ravvisata, quindi, l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate.

Visti:
– l’articolo 32 della L 23 dicembre 1978, n. 833;
– l’articolo 117 del D.l .gs. 31 marzo 1998;
– l’art. S0 comma 5 del D.Lgs.267 / 2000) che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…

Reputato pertanto necessario sottoporre in via cautelativa, alla misura della quarantena presso l’attuale
domicilio fino al giorno 20/04/2020 compreso (quattordicesimo dal giorno del contatto), con sorveglianza attiva svolta da personale sanitario dell’ASL CE 1 UOPC, i sigg.ri:
(omissis), nat_ a (omissis) il (omissis)
(omissis), nat_ a (omissis) il (omissis)
facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Dato atto che i dati anagrafici dei destinatari della presente ordinanza sono trattati assicurando la tutela
della privacy e del diritto alla riservatezza non è oggetto di pubblicazione.

ORDINA

che i sigg.ri (omissis), nat_ a (omissis) il (omissis) e (omissis), nat_ a (omissis) il (omissis), residenti in (omissis) alla (omissis), siano sottoposti, in via cautelativa, alla misura della quarantena presso la propria residenza, con sorveglianza attiva per quattordici giorni, in quanto risultano avere avuto contatto con casi di COVID-19, fino al giorno 20/04/2020 compreso.

DISPONE

  • che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
  • di notificare la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento;

  • di trasmettere la presente Ordinanza alla Polizia Municipale, all’ASL CE 1 UOPC e ai Carabinieri ciascuno per le proprie competenze, al fine di vigilare sul rispetto della stessa;

  • che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;

  • di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura e alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela alla Salute.

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza Immediata e fino al 20 aprile compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

  • salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 07/04/2020                                     (IL SINDACO geom. Stefano GiaQUINTO)

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