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Caserta. Ospedale, concorso pubblico ‘a porte chiuse’: denuncia tutto l’avvocato Marotta

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Riportiamo di seguito il testo dell’esposto-denuncia

inviato al Ministero della Salute e al Presedente della Giunta Regionale della Campania, dal noto avvocato casertano Pasquale Marotta per denunciare la grave irregolarità che si è verificata nella procedura concorsuale relativa al conferimento  dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia, (la prova orale si è svolta a porte chiuse), concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera “San Anna e San Sebastiano” di Caserta.
Esposto – denuncia e richiesta di annullamento del concorso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di neurologia (indetto dall’azienda ospedaliera di Caserta con deliberazione n. 600 del 27/07/2021).
Il sottoscritto avv. Pasquale Marotta, con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14, nell’interesse e per conto dei docenti universitari (omissis, ndr.) espone quanto segue.
L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, ha indetto, con Deliberazione n.600 del 27.7.2021 e pubblicata sul B.U.R.C. n.81 del 16.8.2021, l’avviso pubblico per partecipare al concorso per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C di Neurologia.
Al predetto concorso hanno partecipato gli odierni ricorrenti, docenti universitari di neurologia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché Dirigenti medici presso la medesima università, che sono stati ammessi alla predetta selezione pubblica con Delibera del D.G. n.903 del 14.12.2021 e n.239 del 31.3.2022, ottenendo il punteggio utile e rispettivamente 66/100 e 59/100, per poter accedere alla prova orale.
In data 12/4/2022, si è riunita la Commissione di Valutazione della selezione pubblica per procedere alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
Nello specifico, tale Commissione ha stabilito che per la selezione in oggetto il punteggio complessivo da totalizzare era di 100 (cento) punti, ripartiti – in ottemperanza a quanto previsto dall’art 10 com.2 delle Linee Guida allegate al Decreto Dirigenziale di Giunta Regionale della Campania n.49 del 15/03/2017 – in:
1)40 (quaranta) punti max e 20 (venti) punti minimo per il curriculum;
2)60 (sessanta) punti max e 30 (trenta) punti minimo per la prova colloquio orale.
Da ciò si deduce, quindi, la rilevanza del colloquio orale ai fini della individuazione del vincitore della predetta procedura pubblica.
Orbene, gli odierni Dottori (omissis,ndr.) hanno totalizzato rispettivamente per il curriculum punti 29/40 – 36/40 ed invece alla prova colloquio rispettivamente 30/60-30/60, diversamente dalla Dott.ssa (omissis), vincitrice della selezione pubblica, la quale ha ottenuto per il curriculum 29,6/40 punti e per il colloquio 55/60 punti.
Ssuccessivamente alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi, la commissione ha predisposto nove schede analitiche contraddistinte quale “Allegato A”, ciascuna relativa ad ogni candidato, sulle quali sono state riportate le valutazioni dei medesimi, successivamente è stato stilato un elenco riepilogativo dei candidati, in ordine alfabetico, contraddistinto con “Allegato B”, con l’indicazione del punteggio totale attribuito per la valutazione della documentazione e del curriculum di ciascun candidato.
A questo punto, la Commissione ha predisposto tre quesiti di carattere tecnico- professionale, volti alla valutazione delle specifiche capacità tecnico-professionali, e n.3 quesiti di carattere gestionale-manageriale, finalizzati all’accertamento delle capacità organizzative gestionali di ciascun candidato.
Si è proceduto, poi, all’esame orale di ciascun candidato, seguendo l’ordine alfabetico, previa estrazione delle buste contenenti le domande oggetto d’esame.
La procedura di svolgimento della prova orale si è svolta a porte chiuse, come riportato dal Verbale n. 1 “Il Presidente invita tutti i candidati, fatta eccezione del dottor (omissis, ndr.) primo da esaminare, ad allontanarsi temporaneamente dall’Aula.
La Commissione all’unanimità decide di utilizzare due distinti ingressi, uno per l’entrata e l’altro per l’uscita dei candidati”.
Tale modalità di espletamento della prova è illegittima per i seguenti motivi in
DIRITTO
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. del 9/5/1994 n.487 art.12 – 6 comm.4 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART 97 COST.
Lo svolgimento delle prove orali in modo non accessibili al pubblico non possono che ritenersi illegittime, alla stregua dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi nelle procedure concorsuali.
Pacifico, perché riportato nel Verbale n.1, è stato lo svolgimento della prova orale a porte chiuse, contrariamente ai dettami normativi che disciplinano l’obbligatorietà dello svolgimento di concorsi e selezioni pubbliche a porte aperte.
È ben nota la differenza, in termini tecnici, tra selezione pubblica e avviso pubblico come nel caso che ci occupa, ma tale distinzione trova un punto di incontro sui criteri e principi che devono orientare, durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici nelle modalità di svolgimento delle stesse.
Infatti, in ambedue i casi le commissioni esaminatrici devono agire secondo quei canoni di trasparenza ed imparzialità, propri dell’attività amministrativa.
Evidente espressione di tale violazione è l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale “le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione“.
Dello stesso tenore normativo si pongono anche gli artt.7, comma 5 e l’art.16, comma 2 del D.P.R 220/2011 che ribadiscono la pubblicità delle prove orali.
Perché un’aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si svolgono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.
L’ assunto sopra richiamato, è stato fatto proprio e condiviso dal Consiglio di Stato, con sentenza n.1627/2015, con la quale è stato chiarito che le descritte modalità di svolgimento della prova (a porte chiuse) non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento enucleabili dall’art.97 Cost., alle quali deve essere sempre improntata l’azione amministrativa.
La necessità che la prova orale venisse svolta a porte aperte, rappresenta infatti il principio di par condicio nei confronti degli altri concorrenti.
Ciascun candidato è, infatti, titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri concorrenti, al fine di verificare personalmente il corretto operare della commissione. (c.f.r. Consiglio di Stato sent. N. 1627/2015)
La pubblicità delle prove orali, infatti, tutela l’interesse qualificato di ciascun candidato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei confronti di taluni candidati durante l’espletamento della prova.
In tal senso, anche la sentenza del Tar -Lombardia n.759/2019 “l’espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto contrasto con la regola generale della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, (…) la regola della pubblicità della prova orale costituisce infatti corollario dei principi di cui all’art. 97 Cost., ed è immanente a qualunque procedura concorsuale (….) il concetto di garanzia della “pubblicità” della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione.
Dunque sia in favore di coloro che hanno già sostenuto il colloquio sia per quelli che ancora lo devono compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Valori essenziali garantiti dall’ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia “preventiva”. In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione (TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 227)”.
La necessità di garantire il libero accesso al pubblico durante lo svolgimento della prova orale, rappresenta l’essenza stessa della pubblicità della selezione in oggetto, garantendo e tutelando l’interesse degli altri candidati nel “controllare” l’operato amministrativo.
Ne consegue, quindi, che la prova orale non risulta essere stata svolta, come si evince dal Verbale n.1, nel rispetto dei canoni prescritti dalle richiamate disposizioni normative, cosi che la stessa deve ritenersi inficiata dai vizi dedotti.
Orbene, tali principi valgono e si applicano anche alla procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente del ruolo sanitario, ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 15 ter. Non può, infatti, escludersi, nella fattispecie in esame, l’applicazione del criterio del buon andamento della P.A., nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.
In virtù delle argomentazioni riportate, non può che considerarsi illegittima la modalità di svolgimento della prova orale, scelta dalla Commissione esaminatrice.
Tanto premesso, si chiede disporsi, in autotutela, con i poteri surrogatori spettanti alle Autorità in indirizzo, l’annullamento della procedura concorsuale in oggetto.
Si chiede, comunque che venga disposta la nomina di un Ispettore che vada ad accertare quanto sopra denunciato.
Si fa presente che, lo scrivente, nella qualità di difensore dei suddetti docenti universitari, partecipanti al concorso, ha depositato ricorso alla Magistratura competente e precisamente presso il Tribunale Civile di S. Maria C.V. , Sezione Lavoro, e ha già chiesto al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, che legge per conoscenza, di provvedere ad annullare il concorso in oggetto ma, a tale richiesta il predetto Direttore generale non ha dato riscontro.
Ai sensi della legge n. 241/90, si chiede di dare riscontro al presente atto, mediante risposta scritta alla seguente pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
(Avv. Pasquale Marotta – Comunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)
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