Brescia. Prostituirsi è lecito, anzi è ‘produttivo’: la Cassazione sconfessa il sindaco e annulla il verbale
Brescia, contratta sesso con una “lucciola” e viene multato, ma la Cassazione annulla in via definitiva la multa e chiarisce: “il sesso a pagamento è un’attività lecita, per quanto contraria al buon costume”.
Annullata in via definitiva la multa inflitta all’automobilista solo perché ha fatto salire a bordo una prostituta.
Va disapplicato il regolamento di polizia locale del Comune che prevede la sanzione amministrativa: il sesso a pagamento, infatti, è un’attività lecita, per quanto contraria al buon costume.
Ed è illegittima l’ordinanza del sindaco-sceriffo che vieta su tutto il territorio la fermata dei veicoli, se serve a contrattare con la “lucciola” sul marciapiede: il primo cittadino emette un provvedimento che solo in apparenza regolamenta la circolazione stradale ma in realtà riguarda l’ordine pubblico, mentre spetta solo allo Stato tutelare la sicurezza dei cittadini.
È quanto emerge dall’ordinanza 4927/22, pubblicata il 15 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Bocciato il ricorso del Comune: hanno fatto bene i giudici del merito ad annullare l’ordinanza-ingiunzione di 500 euro.
Nell’ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net –rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”- nel caso in concreto gli ermellini spiegano che è stata la Corte di giustizia europea a stabilire che la prostituzione non soltanto è lecita ma rientra pure nelle attività economiche: l’esercizio può essere vietato soltanto dalla normativa statale.
Dunque il regolamento del Comune è contro una norma primaria.
In Italia, poi, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme del pacchetto sicurezza che offrivano poteri straordinari agli amministratori, modificando il testo unico degli enti locali: la scure dell’Alta corte si è abbattuta sulla facoltà riconosciuta al sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo e tempo indeterminato in materia di sicurezza pubblica.
Le deroghe alla normativa primaria da parte dell’autorità che provvede con ordinanza, invece, sono consentite solo se limitate nel tempo: altrimenti si attribuirebbe al sindaco «totale libertà» di intervenire.
Il divieto di fermata del veicolo, poi, non è disposto soltanto in una particolare zona della città.
È quindi evidente che l’ordinanza del sindaco punta a sanzionare le prestazioni sessuali a pagamento in generale e in modo indiscriminato su tutto il territorio amministrato.
E lo fa in modo illegittimo perché deborda nella materia dell’ordine pubblico, che è competenza esclusiva dello Stato, cui gli enti locali non possono sostituirsi.
(Giovanni D’Agata – Sportello dei Diritti – Comunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)
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