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Caserta. Il TAR da’ ragione a uno straniero domiciliato in Alvignano cui la Questura aveva negato il permesso di soggiorno

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Il signor Vikram Singh, domiciliato ad Alvignano, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Ricciardi ha prodotto ricorso avvero il provvedimento emanato dalla Questura di Caserta, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto emanato il 16 ottobre dello scorso anno, con il quale il Questore di Caserta ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
I magistrati del Tar di Napoli, considerato che sussistono i presupposti di accoglienza del ricorso di Singh in quanto, ad un primo esame, non risulta adeguatamente provata dall’Amministrazione resistente, sebbene costituita in giudizio, l’affermata fittizietà della documentazione presentata dal ricorrente circa la propria dimora.
Rilevato, invero, all’esito della svolta istruttoria condotta su impulso del Collegio, che gli accertamenti eseguiti dal Comune di Alvignano non hanno fatto emergere irregolarità di sorta sulla comunicazione di ospitabilità prodotta dal ricorrente; considerato inoltre, anche rispetto alla ritenuta irreperibilità, che il suddetto stato non può dirsi sufficientemente comprovato dal momento che, con nota del 23 luglio 2014 (prot. 107/PM), gli agenti del Comando di Polizia locale di Alvignano si sono limitati ad attestare di non aver potuto notificare al ricorrente un atto non meglio indicato (verosimilmente una comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione di quanto riferito nell’avversato provvedimento di diniego) in quanto “…non risulta essere residente in questo Comune ed è irreperibile all’indirizzo dichiarato”; la suddetta nota – già insufficiente in quanto del tutto priva di conferenti indicazioni circa modalità e tempi degli accertamenti svolti – non può essere ritenuta sufficiente a corroborare l’affermata irreperibilità, siccome smentita dalla precedente informativa del 27 giugno 2014 (prot. 69/PM) del del medesimo ufficio, in cui si affermava, per quanto di più diretto interesse, che “lo straniero suindicato risulta ospite del sig. Monos Kumar alla via c.so Umberto I, 360…”.
In definitiva, avuto riguardo alla equivocità degli elementi fin qui raccolti, le censure attoree devono ritenersi assistite da una prognosi favorevole sul buon esito del ricorso oltre che dal periculum in mora, fatto palese dall’intimazione contenuta nel provvedimento impugnato a lasciare il territorio nazionale.
Ritenuto che, ciò nondimeno, e in considerazione delle ragioni in cui impinge la presente decisione e, segnatamente, della situazione di incertezza ad oggi rilevata, possano essere compensate le spese della presente fase cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 giugno 2015.
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