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Caiazzo. ‘Questione Decò’, Comune ‘al capolinea’: rischiano grosso i funzionari tuttora omissivi?

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Spettabile redazione, sono un lettore che segue da decenni l’estenuante controversia fra i due supermercati caiatini e lo stesso Comune.

Una vicenda molto complessa, delicata e che fa scuola, perché vi si intrecciano circa venti processi giudiziari, in prevalenza al TAR ed al Consiglio di Stato, ma anche penali, talvolta dagli esiti all’apparenza contrapposti.

Per questo ritengo che, per la sua definizione, possa rappresentare un caposaldo una recente sentenza del Consiglio di Stato, pronunciata in “Adunanza Plenaria”, organismo che si riunisce proprio per sancire norme chiare ed incontrovertibili, alle quali, in buona sostanza, sono tenuti ad attenersi gli altri organismi giudiziari amministrativi – TAR e Consiglio di Stato – come se si trattasse di una sorta di legge.

Sentenza, lo chiarisco subito, non riguardante specificamente il caso di Caiazzo, ma un’altra controversia che, in buona sostanza, ricalca proprio gli aspetti della questione caiatina:

É legittima la determina dirigenziale ultima 11463 del 28 giugno 2023, con la quale il responsabile del Settore 3 – Tecnico e Politiche del Territorio – esprimeva il proprio diniego in relazione alla domanda di sanatoria presentata dall’ex proprietario per gli abusi edilizi relativi agli immobili in Caiazzo alla s.p. 330 km 96 + 600.

A dirlo sono indirettamente tutti i Giudici del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria n. 16, dell’11 ottobre 2023, seguita all’Ordinanza di rimessione n. 3974 del 19 aprile 2023.

La decisione consacra senza mezzi termini che, con il decorso termine di 90 giorni, assegnato con l’ordinanza di demolizione, l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale si verifica in automatico e l’immobile va trascritto gratuitamente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Quest’ultimo adempimento, deve essere compiuto con sollecitudine, al fine di rendere pubblico l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti, rappresentando un elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, al pari della tardiva o mancata adozione della stessa sanzione che con l’atto di accertamento viene irrogata.

L’obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione dopo la scadenza di tale termine viene meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.

Di rilievo anche i profili di responsabilità del Comune, già divenuto proprietario del bene nei confronti dei terzi per i danni derivanti dalla rovina dell’edificio (ma non solo), fatta salva l’applicazione dell’articolo 2051 dello stesso codice, sulla responsabilità di chi continui a possedere in modo illecito l’edificio abusivo, come sancito dalla stessa Adunanza Plenaria, con tutti i conseguenti risvolti penali.

Del pari ininfluente la presentazione di sanatorie, atteso che sempre l’Adunanza plenaria ha sancito che la domanda di sanatoria può essere presentata nei 90 giorni assegnati per la demolizione (quindi NON OLTRE).

Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene.

Non ultimo, a seguito della perdita ipso iure del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene sine titulo.

IL COMUNE, QUINDI, É IL VERO PROPRIETARIO, MA…

sono tali e tanti altri i principi racchiusi (ed evidenziati) nella decisione n. 16 del 11 ottobre 2023, che i lettori sono invitati  ad approfondire: per scaricarla liberamente basta cliccare sulla foto oppure sul seguente link:

https://www.dropbox.com/scl/fi/o8cvwbvgh98rav1q2cek3/sentenza-Adunanza-plenaria-Consiglio-di-Stato-n.-16-del-11.10.2023.pdf?rlkey=5k8g7jmkxt1v0ic25tptf1hcf&dl=0

(Lettera Aperta – Archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web© Diritti riservati all’autore)

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