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Roccamonfina. Unioni civili: il sindaco Montefusco è pronto a celebrare anche le nozze delle coppie omosessuali

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unione civile-11-225x300Il primo cittadino Montefusco, con una bellissima foto “postata” su facebook

(e qui riportata) ha voluto rendere merito alle coppie omosessuali che prossimamente si porteranno a Roccamonfina per unirsi in matrimonio:

Può capitare che una persona, senza un perché, senza un come, soprattutto senza capire, diventi, sorprendendo prima te stesso, la più importante della tua vita.

Entra dentro di te, nella tua mente, che inesorabilmente ne diviene dipendente, ne ha assoluto bisogno, non può farne a meno. E’ innamoramento.

A volte succede anche tra persone dello stesso sesso, e’ AMORE e come tale merita rispetto, nessuno può opporsi.

Per questo motivo, ritengo di dare piena solidarietà e la immediata disponibilità a celebrare unioni civili secondo le nuovissime disposizioni di legge”.

Per consentire ai lettori di conoscere alcuni passi della legge, ne pubblichiamo uno stralcio:

Diritti e doveri simili a quelli ottenuti con il matrimonio, tranne l’adozione.

Sinteticamente, la legge sulle unioni civili riguarderà esclusivamente le coppie omosessuali mentre etero e gay grazie alla stessa normativa approvata mercoledì alla Camera possono finalmente accedere all’istituto delle coppie di fatto.

Reversibilità della pensione, obbligo di coabitazione ma non di essere fedeli: sono soltanto i punti più salienti della legge (qui il testo) che porterà il nome della sua relatrice, la senatrice dem Monica Cirinnà, nonostante nell’ultimo tratto al Senato il testo sia stato riscritto da un maxi-emendamento del governo.

Come si accede all’unione civile?

Le unioni civili dedicate esclusivamente alle coppie omosessuali sono definite nella legge Cirinnà “formazioni sociali specifiche” per non confonderle con il matrimonio. Tuttavia, come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”.

L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.Non potranno unirsi civilmente le persone ancora sposate, i parenti, chi ha commesso un omicidio o un tentato omicidio nei confronti di un precedente coniuge o membro di una unione civile.

Cosa succede con il cognome?

Le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”. La normativa è diversa per le persone che si sposano: la moglie è tenuta ad aggiungere quello del marito al suo.

Obblighi come nel matrimonio.

“Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà come invece nel matrimonio, un punto che ha scatenato una forte polemica tanto che il Partito democratico sta pensando di annullare l’obbligo di fedeltà anche per le coppie che si uniscono in matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Vita famigliare come nelle coppie sposate.

“Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia. Le coppie gay potranno scegliere la comunione dei beni? Sì. Come nel matrimonio. A meno che non scelgano la separazione dei beni.

Pensione, eredità e tfr.

Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Adozioni mai.

Sul tema delle adozioni la legge si è arenata per mesi, provocando profonde spaccature all’interno dello stesso Partito democratico e nella maggioranza. La legge esclude esplicitamente l’adozione sia dei bambini abbandonati, sia del figlio biologico del partner (la cosiddetta stepchild adoption). Nel testo è stata inserita una dicitura: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che secondo taluni dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti come ormai sta accadendo.

Le maggiori differenze tra unione civile e matrimonio.

Il matrimonio si differenzia per l’obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune, attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (per le unioni civili ne bastano tre), la possibilità di sciogliere l’unione nel caso che non venga “consumata” e fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione.

Nei matrimoni inoltre permane l’obbligo di fedeltà – anche se questo pilastro è sempre meno importante in tribunale ai fini della separazione – e le coppie sposate possono accedere all’adozione nazionale e internazionale.

La legge consentirà l’utero in affitto?

No. L’utero in affitto è espressamente vietato dalla legge 40. Allo stesso modo, sempre per la legge 40, le coppie omosessuali non potranno accedere alla procreazione medicalmente assistita.

Cosa succede in caso di cambio di sesso?

Se uno degli appartenenti all’unione civile cambia sesso, l’unione civile si scioglie automaticamente. Anche il matrimonio viene sciolto in caso di cambio di sesso, e la relazione diventa una unione civile.

Nella seconda parte della legge trovano spazio le convivenze di fatto, dedicate alle persone (etero oppure omosessuali) che desiderano una protezione attenuata rispetto al matrimonio: Come si costituisce un “contratto di convivenza”?

Davanti al notaio oppure da un avvocato, in forma scritta. Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile.

I conviventi di fatto possono assistere l’altro in ospedale?

Sì. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Allo stesso modo ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Cosa succede alla casa se uno dei conviventi muore?

In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.

La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari. Il diritto alla casa viene meno nel caso in cui il convivente superstite smetta di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Alimenti.

In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Come si interrompe un contratto di convivenza?

Possono deciderlo entrambi o anche soltanto uno dei due. Il contratto si estingue in caso di matrimonio o unione civile di un membro della coppia di fatto, oppure in caso di morte.

Quando il contratto di convivenza evapora, finisce anche la comunione dei beni.

Il documento redatto dal notaio serve per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione”.

(Anna Izzo –  News archiviata in #TeleradioNews)

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