Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàPolitica, economia, giustizia

 Confermata l’ordinanza di reintegro a favore del sindacalista della Uil trasporti Caserta Giovanni Guarino. Rigettato il reclamo presentato della Società Ecologia Falzarano.

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!




 Confermata l’ordinanza di reintegro a favore del sindacalista della Uil trasporti Caserta Giovanni Guarino. Rigettato il reclamo presentato della Società Ecologia Falzarano.

La causa discriminatoria è l’unica – hanno ribadito i giudici di appello –  posta alla base dell’atto espulsivo e, comunque, l’unica emersa dall’intero giudizio”.

Il  Tribunale  di Santa Maria Capua Vetere, (Sezione Lavoro e Previdenza, nelle persone dei Magistrati: Dott. Roberto Pellecchia,  Presidente;  Dott.ssa Valentina Paglionico,  Giudice; Dott.ssa Francesca Stefanelli,  Giudice relatore)  ha rigettato il ricorso presentato dalla Ecologia Falzarano in esercizio provvisorio, confermando la precedente Ordinanza emanata dal Giudice Valentina Ricchezza, ribadendo testualmente a conclusione dell’ordinanza che “che la causa discriminatoria sia l’unica posta alla base dell’atto espulsivo e, comunque, l’unica emersa dall’intero giudizio”. Una duplice soddisfazione che giunge in un periodo di forte apprensione, a causa della guerra in Ucraina, ma che al tempo stesso concede un momento di gratificazione al Coordinatore Provinciale Giovanni Guarino, assistito e difeso dall’Avv. Bruno Amirante, per la coerenza e la determinazione con cui non ha mai smesso di esercitare l’attività sindacale sia sul cantiere di igiene urbana del Comune di Capua che su tutti i cantieri di igiene urbana presenti nella Provincia di Caserta. Ci auguriamo che l’Ufficio di Curatela della Società Ecologia Falzarano, in qualità di pubblici ufficiali, si adoperino, in tempi ragionevolmente brevi, affinché vengano restituite al Guarino tutte le retribuzioni non percepite nel periodo del licenziamento. La vicenda è nota ma la riassumiamo.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c.,  il Guarino adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale, premettendo di essere stato dipendente della Ecologia Falzarano s.r.l.(azienda subentrante al Consorzio Sinergie nell’appalto di igiene urbana presso il Comune di Capua) e di essere addetto presso il cantiere di Capua e chiedendo accertarsi la natura discriminatoria per motivi sindacali del licenziamento per giusta causa, stante la sua qualità di dirigente sindacale. Con ordinanza emessa in data 30.12.2021, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, dichiarando “nullo il licenziamento” e, per l’effetto, ordinava di reintegrare il ricorrente Giovanni Guarino nel posto di lavoro”. Avverso tale ordinanza il Fallimento “Ecologia Falzarano Srl” proponeva reclamo.

“Il reclamo deve essere respinto – dichiarava il tribunale adito – e va, in primo luogo, confermata la sussistenza dell’elemento del periculum in mora e l’ulteriore elemento del fumus boni iuris. Sul punto, è certamente condivisibile, in quanto corretta ed ineccepibile, la conclusione raggiunta dal primo Giudice nell’ordinanza reclamata. Invero, emerge con evidenza l’illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, sotto plurimi profili, tutti idonei anche singolarmente considerati, a fondare l’accoglimento del ricorso cautelare e la reintegra del lavoratore.

A supporto della decisione il Tribunale sammaritano ha evidenziato una decisione degli Ermellini: “La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall’ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico”.

Inoltre sono state riconosciute in maniera assolutamente generiche a, vaghe, fumose e del tutto inconsistenti, le contestazioni disciplinari, prima, e il licenziamento, poi, che non risultano sorretti da alcuna specifica ed individuata condotta del lavoratore.

 

(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!