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Piedimonte Matese. Tabacchi di via Caso: il Tar sospende gli atti di Monopoli e Dogane

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Ancora un rinvio, stavolta a maggio, ma con sospensiva, per la travagliata vicenda
giudiziaria del tabacchi di via Caso appartenente a Fabio Martino, al quale la direzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ufficio territoriale della Campania, sezione staccata di Caserta, aveva sospeso l’attività a causa del mancato ritorno alla legittima sede di via Vecchia per Alife, a suo tempo evacuata per farvi effettuare dei lavori.
Secondo i funzionari dei Monopoli, infatti, Martino, che intanto ha esercitato l’attività in un chiosco ubicato nei pressi della scuola media Vitale, avrebbe dovuto far ritorno nella originari sede, intanto ristrutturata, sebbene avesse chiesto il trasferimento definitivo in via Caso, negato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nonostante il nulla osta espressamente concesso dal Comune previo pagamento dei rispettivi diritti.
Inevitabile quindi il ricorso di Martino al Tar Campania che nell’ultima udienza, in attesa di acquisire una circostanziata relazione dell’ufficio tecnico comunale, ha concesso al ricorrente l’invocata sospensiva con le seguenti motivazioni:
Premesso che il diniego di trasferimento della rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto del ricorrente dalla via Vecchia per Alife n. 35 alla Via Caso 31, recato sia con il provvedimento n. 52120 del 26.6.2014 impugnato con il ricorso principale che con quello n. 66367 in data 8.9.2014 di chiusura della fase istruttoria gravato con i motivi aggiunti del 29.9.2014, è basato sull’asserita mancanza dei requisiti, cioè per la ritenuta carenza del requisito di regolarità urbanistico – edilizia e della certificazione di agibilità, come in particolare si afferma nell’ultimo provvedimento citato e ritenuta, per contro, frutto di eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dedotto con il secondo dei motivi aggiunti del 19.9.2014 la cennata addotta carenza del certificato di agibilità, avendo il ricorrente conseguito dal Comune di Piedimonte Matese e versato in atti la certificazione di agibilità del locale predetto, secondo la difesa del Martino la competenza in ordine alla declaratoria di conformità urbanistica appartiene all’Ente locale, conseguendone che le valutazioni operate in proposito negli atti dell’Agenzia delle dogane e in particolare nell’ultimo citato provvedimento dell’8.9.2014 sono inconferenti, non persuadendo pertanto, in particolare, la tesi secondo cui l’accordo procedimentale intervenuto tra il ricorrente e il Comune, con il quale è stata sospeso il provvedimento, di cui all’ordinanza n. 190/2009, di ritiro della concessione edilizia prot. n. 2844/A.U. 17035 del 25.9.2008 e successiva variante n. 16.7.2003, vincolerebbe unicamente il Martino e l’Ente locale e non sarebbe opponibile all’Amministrazione dei Monopoli.
Ritenuto quindi, necessario ai fini del decidere, acquisire dal Comune di Piedimonte Matese dettagliata relazione tecnica del Responsabile del competente settore, corredata della opportuna documentazione, con la quale si ricostruisca l’intera vicenda urbanistico edilizia, presente ed “in fieri”, del locale in titolarità del ricorrente, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha disposto l’istruttoria di cui in motivazione stabilendo che il Dirigente del competente settore del Comune di Piedimonte Matese depositi la relazione e la documentazione riguardante il chiosco di via Caso, in due copie conformi ed una semplice, nella Segreteria della Sezione entro il 31.3.2015.
Rinvia per l’ulteriore trattazione del merito del gravame alla pubblica Udienza del giorno 21 maggio 2015 e sospende i provvedimenti tutti impugnati fino alla data di deposito della Sentenza di decisione della causa nel merito.

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