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AttualitàCaserta e Sannio

Basta il contrassegno invalidi per circolare nelle Ztl o serve la comunicazione entro 48 ore?

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Gli automobilisti disabili che circolano nelle ZTL con contrassegno devono comunicare entro 48 ore il loro transito, altrimenti fioccano le multe. Ma la Cassazione è chiara: la violazione non sussiste.

la legge italiana prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. A stabilirlo è l’art. 11 del DPR. 503/1996. A questo diritto si aggiunge però l’obbligo, per il conducente, di comunicare al Comune nel quale si intende transitare, il numero di targa dell’auto che accederà alla ZTL. Tale comunicazione va fatta entro le 48 ore successive al transito. Si tratta di una prescrizione richiesta dai Comuni.

Questo obbligo di comunicazione talvolta non è noto agli automobilisti disabili, oppure, talvolta, non è ottemperato per motivi di tempo o altri impedimenti. Risultato? Al conducente disabile arriva la multa. Ma si tratta di una contravvenzione legittima? Secondo la Cassazione no.

Una pronuncia del 2017 (sent. n. 21320/17 del 14.09.2017), infatti, ribadisce come “(per chi sia in possesso del contrassegno, ndr) la circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità” e che la violazione dell’obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive non inficiava la legittimità dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili, ma aveva il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi.

In sostanza: stante il diritto di transitare nella ZTL del possessore del contrassegno invalidi quando sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità, l’obbligo di comunicare il proprio passaggio rimane, ma ha il solo obiettivo di snellire e semplificare i controlli amministrativi, quindi la sua mancanza non inficia il diritto del disabili al transito, e di conseguenza non giustifica la multa.
La Corte ha infatti ha chiarito che, poichè la comunicazione va resa entro le 48 ore DOPO  il transito, non si tratta tanto di un “permesso” (cha andrebbe semmai richiesto PRIMA del passaggio), ma di una comunicazione che serva a snellire le pratiche di verifica di chi ha legittimamente diritto di passare.

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