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Attualità

Nuovo DPCM. Le principali novità del decreto firmato questa notte da Giuseppe Conte

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Questa notte il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo DPCM 13 ottobre 2020 che sarà in vigore fino al 13 novembre 2020.
In sintesi Bar e ristornanti dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, divieto di gite scolastiche, divieto per il calcetto e altri sport di contatto svolti a livello amatoriale, limite di partecipanti a feste private (matrimoni, battesimi e ricevimenti simili), al chiuso o all’aperto, è fortemente raccomandato evitare di ricevere in casa più di sei persone, familiari o amici, non conviventi. Di seguito le novità introdotte dal nuovo Decreto.
Mascherine, obbligo anche all’aperto
Sull’uso delle mascherine si conferma quanto previsto dal decreto emanato il 7 ottobre scorso. È obbligatorio avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’obbligo non vale durante lo svolgimento dell’attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per coloro che per interagire con tali soggetti versano nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina è fortemente raccomandato, quindi non obbligatorio, all’interno delle case in presenza di persone non conviventi.
Sport da contatto: niente partitelle tra amici
Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del DPCM, “da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paraolimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi“. Professionisti e dilettanti che praticano sport di contatto a livello agonistico o di base possono continuare a farlo nel rispetto dei protocolli previsti. Gli atleti, i tecnici, i giudici e i commissari di gara che arrivano in Italia dall’estero per partecipare a eventi sportivi devono aver effettuato tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di tipo amatoriale.
Feste, cerimonie, spettacoli ed eventi aperti al pubblico
Per quanto riguarda teatro, cinema, concerti e altri eventi aperti al pubblico resta il limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso in ogni sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire per i propri territori un diverso numero massimo di spettatori in relazione all’andamento della situazione epidemiologica. Restano chiuse sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Fiere e congressi sono consentiti, nel rispetto di tutte le misure anti-contagio previste dalla legge. Sono vietate le feste e i ricevimenti al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle feste a casa, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere più di 6 persone non conviventi.
Manifestazioni sportive individuali e di squadra
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Stretta su bar e movida
La stretta riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie: “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo“. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21“.
Sospese gite scolastiche e gemellaggi
Una delle principali novità del nuovo DPCM riguarda la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. Sono escluse dal divieto le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le attività di tirocinio, da svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
SCARICA IL DPCM 13 OTTOBRE 2020
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