Mondragone (CE). Confermata in Appello la condanna per diffamazione dell’ex sindaco Schiappa
La Corte di Appello di Napoli conferma condanna e risarcimento
danni per aver diffamato Giovanni Schiappa, già Sindaco della Città di Mondragone.
Anche in appello arriva la condanna al risarcimento dei danni per W. D. R., quale firmatario dell’articolo apparso in data 16 luglio 2013 sul quotidiano on-line C.n., dal titolo “Mondragone – il video di C. f…” che riportava l’intervista di M. A. trasmessa dall’emittente televisiva C. F., offendendo letteralmente la reputazione di Giovanni Schiappa, già consigliere dell’Amministrazione provinciale di Caserta e Sindaco della Città di Mondragone (Ce), rappresentato dall’Avv. Alberto Tortolano.
Già con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 08/03/2019, gli imputati D. R. e A. venivano dichiarati entrambi colpevoli del reato loro ascritto e venivano condannati alla pena di mesi 6 di reclusione (pena sospesa per l’imputato D. R. W.) oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio in favore della persona offesa Giovanni Schiappa, quale parte civile costituita.
Avverso tale sentenza, però, l’Avv. Giovanni Zannini, quale difensore dell’imputato W. D. R., così come l’Avv. Gianluca Di Matteo, quale difensore di M. A., proponevano appello chiedendo di dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di Napoli Nord o in favore del Tribunale di Benevento, in subordine la rinnovazione della istruttoria dibattimentale con la escussione di G. G., Direttore Responsabile del sito www. c. n. e, in subordine ancora, l’assoluzione perché il fatto non costituiva reato, il proscioglimento, la concessione delle attenuanti generiche, il contenimento della pena nel minimo edittale e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per D. R.
Mentre l’Avv. Luigi Iannettone, sempre in difesa di W. D. R., chiedeva in aggiunta dichiararsi la nullità della sentenza ex art. 521 c.p.p.; in subordine l’assoluzione perché il fatto non sussiste, l’applicazione della sola pena pecuniaria, la concessione del beneficio della non menzione e la revoca delle statuizioni civili.
All’udienza del 23/03/2026 innanzi la V Sezione penale della Corte di Appello di Napoli, seppur riscontrati i termini per la prescrizione del reato, per i Giudici di secondo grado, si imponeva comunque la valutazione del merito della vicenda.
Orbene, con la pubblicazione nei giorni scorsi della sentenza, sono state rese note le motivazioni per cui, essendoci costituzione di parte civile da parte di Schiappa rappresentato dall’Avv. Tortolano, preliminarmente ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa Z./D. M. dinanzi al primo Giudice e poi riproposta in sede di gravame, in quanto il sito del caricamento del “file” contenente le dichiarazioni offensive della reputazione di Giovanni Schiappa è rimasto ignoto e, quindi, si applica il criterio suppletivo di individuazione della competenza per territorio.
Poi, ancora, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa degli imputati, attesa la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite al fine dell’affermazione di responsabilità di D. R. in ordine ai reati a lui ascritti.
La Corte di Appello di Napoli, inoltre, ritiene che la sentenza appellata sia immune da vizi logici e giuridici e le circostanze utili ai fini della decisione sono contenute sostanzialmente nella deposizione offerta da Schiappa, della cui attendibilità e credibilità non v’è motivo di dubitare avendo la stessa reso, nel corso del dibattimento, dichiarazioni logiche e coerenti, riscontrate dalla documentazione acquista agli atti.
Le espressioni riportate nell’imputazione sono connotate da valenza lesiva della reputazione di Schiappa, laddove per il loro tenore e per il contesto in cui le stesse si inseriscono, rendono manifesta la volontà degli imputati di usarle con consapevolezza di ledere l’altrui reputazione e al di fuori dell’esercizio del diritto di cronaca, come ampiamente argomentato già dal Giudice di primo grado.
Infine, la Corte ha ritenuto che non possa ritenersi integrata, nel caso di specie, la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca che, così come sancito dall’art. 21 della Cost., non è assoluto, ma incontra un limite invalicabile nella dignità e nella reputazione altrui.
Pertanto, il giornalista è tenuto ad accertare che: la notizia sia vera, esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi, siano rispettati i limiti in cui tale interesse sussiste mantenendo l’informazione entro confini di obiettività.
Giovanni Schiappa, infatti, forniva indicazioni chiare e puntuali sull’accaduto respingendo ogni accusa, evidenziando la correttezza del proprio operato e respingendo le accuse sollevate nei suoi confronti.
Non è stata affatto condivisibile la tesi difensiva secondo cui l’imputato W. D. R. era esonerato da ogni responsabilità penale per la pubblicazione dell’articolo, atteso che lo stesso ne era il firmatario.
Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità penale degli imputati in ordine al reato loro ascritto, su cui si era già ampiamente soffermato il Giudice di primo grado riguardo l’allora Sindaco e consigliere provinciale che fu vittima di una campagna diffamatoria tesa ad offenderlo pubblicamente, sia come persona sia come personaggio politico, come in particolare avveniva con l’aggressione alla reputazione dell’ex primo cittadino che si consumava attraverso la pubblicazione da parte del periodico on line C..n. (trasmessa anche dall’emittente televisiva C. F. Tv digitale terrestre), di un’intervista resa dal cittadino mondragonese M. A. a W. D. R.
Alla luce di tutti gli elementi di prova evidenziati, vanno confermate le statuizioni civili pronunciate dal Giudice di prime cure.
Gli imputati, quindi, oltre al risarcimento danni in favore di Schiappa, sono stati condannati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva e alle spese processuali del doppio grado di giudizio per la costituzione e le spese generali come per legge, sempre in favore della persona offesa Giovanni Schiappa, persona offesa dal reato costituitasi parte civile in tale procedimento.
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