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Cancello ed Arnone. Mobbing e risarcimento danni per un dipendente comunale.

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Il mobbing costituisce malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20774/2018.

Il Comune di Cancello ed Arnone era stato condannato a pagare una somma rilevante a titolo di risarcimento danni per episodi di demansionamento ed emarginazione che avevano causato lesioni alla salute di un dipendente.

L’avvocato Domenico Carozza in difesa di quest’ultimo richiamando recenti Sentenze della Cassazione, ha sostenuto che anche autonome figure di disagio lavorativo, non necessariamente collegate tra loro da persecuzione e vessazione come nel caso del mobbing ,sono rilevanti ai fini del risarcimento dei danni e del riconoscimento della malattia professionale.

Difatti dalla giurisprudenza passata i giudici che sono giunti all’emissione della sentenza

20774/ 2018 hanno compiuto un excursus delle precedenti decisioni in materia, richiamando diverse pronunce nelle quali è stata riconosciuta la sussistenza di una malattia, indennizzabile dall’INAIL, causata non dal rischio proprio della mansione in sé considerata, bensì dalle circostanze ambientali in cui le mansioni venivano svolte.

Secondo la Suprema Corte, in materia di assicurazione sociale, accanto al rischio specifico proprio ed immanente alla lavorazione cui è addetto il dipendente, costituisce fattispecie indennizzabile anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia quello “non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa”.

In questo senso l’evoluzione interpretativa operata dalla giurisprudenza ha consentito via via di estendere l’ambito di tutela, ad esempio riconoscendo protezione assicurativa al dipendente colpito da patologia in quanto esposto al fumo passivo di sigaretta sul luogo di lavoro, oppure ancora al lavoratore colpito da infortunio in itinere, nel quale l’evento è conseguenza dell’esposizione a rischi generici (quale, in ipotesi, l’incidente stradale) del tutto estranei rispetto ai rischi specificamente collegati alla mansione svolta dal lavoratore.

Peraltro, tale posizione giurisprudenziale è stata da tempo fatta propria da una disposizione di legge, l’art 10 comma 4 della legge 2000 numero 38 il quale espressamente prevede che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

E diversamente non potrebbe essere dato che oggetto di tutela non è il rischio di infortunio o di malattia professionale “bensì gli eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela”.

In conclusione possiamo dire che non può esservi dubbio in merito alla possibilità di veder riconosciuta la tutela assicurativa della malattia costituita dalla condotta mobbizzante subìta dal lavoratore sul luogo di lavoro, fermo restando, in ogni caso, l’onere della prova a carico di quest’ultimo rispetto alla riconducibilità della malattia alla condotta del datore di lavoro.

Con Sentenza pubblicata ieri il Tribunale ha condannato l’Inail, pertanto, al pagamento di una somma pari a € 7.000,00 sulla base delle percentuali di risarcimento per il danno biologico determinato per malattia professionale dalla legge in apposite tabelle.

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