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Attualità

Coronavirus. Il riepilogo dopo la conferenza stampa di Conte e il consiglio straordinario dei Ministri

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Decreto Legge per il contenimento e gestione di emergenza epidemiologica Covid-19. In primo piano il bene degli italiani, massime precauzioni garantiste sono quelle adoperate nel nostro Paese, con controlli e team di operatori, un lavoro certosino dichiara il premier, le misure prese ad oggi con adeguatezza e proporzionalità sui dati emergenti dal comitato tecnico scientifico designato che opera in tal senso.

Articolo 1

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute a adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

  • divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
  • divieto di accesso al comune o all’area interessata; sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
  • sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  • previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Articolo 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze egli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Nelle more dell’adozione del decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 3 2 della legge 2 3 dicembre 1978, n. 833,dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal ministero della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Ci affidiamo con un patto di fiducia ai cittadini. Per un breve periodo, un paio di settimane, qualche restrizione non impedirà la vita delle persone che ne troveranno anzi giovamento“. Queste le parole con cui il premier Giuseppe Conte chiude al termine della riunione del Consiglio dei Ministri nella sede della Protezione Civile.

Misure di contenimento quindi straordinarie a seguito dello stato di emergenza nazionale posto già in essere da diverse settimane e richiamo alla responsabilità ai cittadini. Emerge infatti una famiglia in quarantena “in via di fuga” al Sud da uno dei focolai del Nord, precisamente da Codogno. Sono stati presto raggiunti dalle autorità sanitarie e attualmente risultano essere sani e in quarantena ad Avellino.

Nel napoletano invece la Napoli Running, organizzatore della Napoli Half Marathon, ha escluso due partecipanti che avevano corso il 2 febbraio alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure, a cui aveva partecipato anche il 38enne di Codogno che è stato contagiato dal coronavirus e che appartiene a un gruppo sportivo del comune della provincia di Lodi. La ASL ha assicurato che non esiste il rischio per chi sarà alla corsa napoletana: sono passati più di 14 giorni dalla corsa in Liguria, un periodo sufficiente perché i contagiati manifestino i sintomi: l’incubazione del coronavirus è in media di 3/6 giorni e comunque inferiore ai 14 giorni.

Di seguito la conferenza stampa dopo il Consiglio straordinario dei Ministri



A questo link, che aggiorna in tempo reale i dati e le statistiche del nuovo coronavirus ogni 10 minuti grazie anche agli aggiornamenti di Worldometer, puoi vedere le statistiche del nuovo coronavirus scoppiato a Wuhan, in Cina. Un grafico e una tabella per visualizzare le statistiche dei contagiati e dei morti per il nuovo coronavirus Covid-19.

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Source: Belvedere – 10/1
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