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Caiazzo. Comune, danni per 556.599 euro reclamati dal supermercato: resta a (Renzo) Mastroianni il ‘cerino’?!

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Sembra destinato a spegnersi proprio nelle mani di Renzo Mastroianni, funzionario comunale citato insieme al sindaco Stefano Giaquinto nel giudizio promosso in Tribunale dal supermercato “Goold Market” per danni provocati da autorizzazioni comunali “indebitamente” concesse alla concorrenza, il proverbiale cerino riguardante la citazione giudiziaria per il 10 dicembre, a quanto è dato sapere e soprattutto se è vero che il primo cittadino, a chi gli avrebbe chiesto ragioni della notizia recentemente divulgata, dopo aver “fatto spallucce”, vox populi etichettando il tutto come ennesima menzogna dei soliti pennivendoli, avrebbe fatto trapelare che in fin dei conti i provvedimenti comunali non sono firmati da politici bensì da funzionari responsabili, che pertanto ne rispondono personalmente, nella fattispecie appunto Mastroianni che, sempre a quanto trapelato, poi potrebbe chiamare in causa il collega che, a suo dire, gli avrebbe fornito la necessaria documentazione (edilizia?) che poi si sarebbe rivelata ingannevole o peggio fasulla, come eventualmente potrà accertare lo stesso tribunale.

Attenendoci esclusivamente ai fatti, però, a scanso di equivoci e per diritto-dovere di cronaca, di seguito riportiamo pressoché integralmente l’atto di citazione indirizzato al sindaco, al funzionario responsabile

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
ATTO DI CITAZIONE

Nell’interesse dei coniugi (omissis) residenti in Caiazzo (Ce) alla via Caduti sul Lavoro, in proprio e quali soci nonché legali rapp.ti delle società (omissis), aventi sede legale corrente in Caiazzo alla Via Caduti sul Lavoro, rapp.ti e difesi, ai fini del presente procedimento, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente dall’Avv. Maurizio Ricciardi Federico

contro

il Comune di Caiazzo (CE), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. (Cod fisc. [omissis] – P. Iva [omissis], elett.te dom.to presso la Casa comunale corrente in Caiazzo (Ce), Piazzetta Martiri Caiatini n. 1,

– Convenuto –

il sig. Mastroianni, in proprio e n.q. di Responsabile del Settore comunale, elett.te dom.to presso la Casa comunale, Caiazzo (Ce) Piazzetta Martiri Caiatini n. 1,

– Convenuto –

nonché la società (omissis), in persona dell’Amm.re unico, legale rappresentante (omissis) sede legale corrente in Caiazzo (omissis)

– Convenuta –

la società (omissis – controparte, ndr.) in liquidazione (omissis – controparte, ndr.), in persona dell’Amm.re/liquidatore, legale rappresentante con sede legale corrente in Caiazzo (omissis)

– Convenuta –

nonché contro la sig.ra (omissis) proprietaria dell’immobile sito in Caiazzo (CE) alla via SS. 158 (omissis), concesso in fitto alle predette società convenute (omissis) e da quest’ultime adibito ad attività commerciale concorrente, residente

– Convenuta –

PREMESSA

In Fatto

Il Comune di Caiazzo rilasciava l’autorizzazione commerciale n.1 del 26 maggio 2011 (prot. n.6078) in favore della (omissis) oggi in liquidazione, comodataria prima e locatrice poi di un immobile, di proprietà della sig.ra (omisiss), sito alla Via SS.158 (omissis), per l’apertura di una media struttura di vendita di prodotti alimentari e non.

Gli odierni attori (soci e legali rappresentanti di società succedutesi nel corso degli anni) che svolgevano, ieri come oggi, analoga attività in attigua struttura (giusta autorizzazione commerciale nr. 1/2001 del 16 agosto 2001), lamentavano da sùbito il comportamento illecito racchiuso nell’apertura di detta nuova struttura commerciale concorrente in quanto l’autorizzazione veniva concessa dall’Ente in spregio alla destinazione urbanistica dell’area (ove insisteva l’immobile da adibire a punto vendita).

Destinazione ancora oggi agricola (zona E- agricola semplice) come tale incompatibile con l’attività commerciale di media struttura di vendita secondo le previsioni degli artt. 23 e 24 n.t.a. del vigente Piano di Fabbricazione.

L’illecito veniva acclarato anche in Sede amm.va con sentenza del Consiglio di Stato n.255 del 17.01.2018; nel mentre in sede penale si attendono gli esiti finali a carico degli autori (dell’illecito).

Nonostante la sentenza caducatoria dell’autorizzazione commerciale n. 1 del 2011, gli attori assistevano impotenti alla prosecuzione dell’attività economica tollerata dall’Ente senza alcun titolo abilitativo.

A nulla servivano le ripetute diffide e denunce promosse dagli attori penalizzati dall’illecita vendita da parte di soggetto privo dei titoli abilitativi.

L’attività economica condotta dalla (omissis) veniva fatta cessare soltanto a seguito della adozione dell’Ordinanza di chiusura n. 10 del 12.3.2018.

E’ d’uopo rimarcare che, qualche giorno prima si assisteva alla proposizione dei giudizi di revocazione ex art. 106 c.p.a., promossi innanzi Consiglio di Stato in data 7.3.2018 dalla (omisiss) (rgn. 2257/2018) e successivamente anche dalla sig.ra (omisiss) (nrg. 5340/2018).

Giudizi riuniti e conclusi poi con la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n.2681 del 26.4.2019, anticipata Ord.za n. 2286 del 24.5.2018, con la quale l’Ecc.ma Sezione IV del Consiglio di Stato, esaltando il pregiudizio subito dai coniugi (omissis – attori, ndr.), rigettava la chiesta tutela cautelare avanzata dalla (omissis – controparte, ndr.).

Il Comune di Caiazzo e per esso il sig. Mastroianni, ovvero, il medesimo responsabile del Settore 5 “Commercio” che ebbe ad autorizzare in precedenza la (omissis) srl (autorizzazione comm.le n. 1 del 2011), nonostante le indicazioni promananti anche dalla decisione dei Giudici Amm.vi rilasciava, tuttavia, alla neocostituita (omissis) srl (sempre facente capo alla famiglia [omissis]) una nuova analoga autorizzazione commerciale n.1 del 10.8.2018 consentendo, di fatto, la ri-apertura della medesima attività commerciale sempre sulla stessa area classificata ancora oggi agricola dal P.d.f.

La palese noncuranza dei precetti tutti, posta in essere dai convenuti sotto le rispettive diverse vesti, emerge chiara ed inequivocabile.

Di qui, le nuove denunce promosse dagli attori anche nelle sedi penali ed amm.ve (nuovo ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania-Napoli, Sez. 8^, rgn. 3351/2018, depositato il 18.8.2018, la cui Udienza di merito risulta fissata per il 13.11.2019) con un estenuante gioco all’infinito e danni economici a carico di quest’ultimi.

In virtù degli insegnamenti ricevuti in analoghe circostanze (cfr. Cass. SS.UU. n. 27455 del 29.12.2016, n.15640 del 22.6.2017, n. 21976 del 2017, Ord.za n. 19074 del 2017 ed Ord.za n. 22435 del 24.9.2018 nonché Cons. Stato n. 293 del 25.1.2017), gli odierni attori si vedono così costretti ad adire l’On.le Tribunale per la condanna in sede civile degli autori il cui comportamento illecito, per aver violato il principio generale del neminem laedere, risulta di palmare evidenza.

Vale a dire, ciò che gli attori denunciano in questa sede è la lesione di una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell’integrità del loro patrimonio seriamente attentato nel corso degli anni.

Il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. (quantificato sino all’ultimo bilancio 2018, così come certificato dai libri contabili richiamati nell’ambito della allegata perizia tecnica a firma del dr. [omissis] 12.6.2019) è individuabile nel fatto che gli attori, a seguito del comportamento illecito dell’Ente e dei suoi Organi continuano a sopportare forti perdite e mancati guadagni che, rispetto al colosso (omissis) – (affiliato al Gruppo [omissis]) minano la sopravvivenza della loro azienda (cfr. Cass. SS.UU. n. 25052 del 7.12.2016 e n. 25978 del 16.12.2016 nonché Cass. SS.UU. n. 19677 del 3.10.2016 sulla cognizione della domanda risarcitoria proposta nei confronti dei funzionari pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni).

A nulla è valsa la richiesta di ristoro economico avanzata dagli attori in data 19.7.2019 (prot. n. 6291), ovvero, per il solo periodo 2011/2018, riservandosi di quantificare l’ulteriore restante nocumento al cessare dell’attività illecita.

In diritto

1. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA TUTELA RISARCITORIA EX ART. 2043 C.C.

La ricostruzione fattuale e documentale della vicenda per cui è causa dimostra inequivocabilmente il danno ingiusto patito dagli attori in conseguenza degli illeciti commessi a loro discapito.

Nessun dubbio, quindi, sul presupposto della tutela risarcitoria sussistendo il nesso causale tra l’agire pubblico ed il pregiudizio, consistente nel libero e legittimo esercizio dell’analoga attività di vendita da parte degli attori in un territorio (Comune di Caiazzo che conta poco più di 5.000 abitanti e, quindi, nell’ambito di un bacino di utenza molto contenuto), in ragione del comportamento tenuto dall’amministrazione comunale, complessivamente considerato da cui è conseguito il mancato introito dei relativi utili e/o perdite dovute alla attività concorrenziale.

La natura giuridica della responsabilità del Comune e/o del funzionario responsabile del Settore, autore del materiale rilascio del titolo commerciale, così come quella degli altri convenuti i quali hanno chiesto autorizzazioni seppur privi dei presupposti di legge è quella extracontrattuale ex art 2043 c.c., norma primaria di protezione e parimenti generale, che fonda la responsabilità degli odierni convenuti sanzionando, con l’obbligo risarcitorio, la violazione del principio del neminem laedere.

2. SUI DANNI RISARCIBILI IN GENERALE

Poiché il danno risarcibile va commisurato alla integralità del pregiudizio economico subito, il criterio che deve governare la materia in questione sarà desumibile dalla norma di cui all’art. 1223 c.c., in base al quale è risarcibile il danno “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito, ovvero, riguardare la determinazione dell’intero danno cagionato oggetto dell’obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all’interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l’evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in “termini ipotetici”.

In altri termini, i danni-conseguenza risarcibili sono quelli riconducibili al fatto illecito secondo principi di regolarità causale che fanno applicazione del criterio dell’id quod plerumque accidit, secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione.

In questa ottica, la giurisprudenza ritiene risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (cfr. Cass. civ., sez.III, n. 29 febbraio 2016, 3893; id., sez. II, 24 aprile 2012, n. 6474; id., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274; id., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255).

3. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

Dall’esame di quanto acclarato sul territorio caiatino a seguito dell’insediamento della media struttura di vendita (facente capo alla famiglia [omissis. concorrente, ndr]) e dei riflessi sull’attività esercitata dai coniugi (omissis, attori, ndr.) emerge la lesione patrimoniale a carico di questi ultimi.

Nel richiamarsi integralmente alla perizia (omissis) a firma del Dott. (omissis) si precisa come la quantificazione concerne i soli danni subiti dalle aziende degli attori a seguito dell’illegittimo insediamento della attività concorrente.

La quantificazione è stata fatta, invero, tenendo conto delle vendite effettuate da quest’ultima e che, prevedibilmente, sarebbero state realizzate dalle società degli attori (omissis) in assenza dell’attività commerciale concorrente.

Sotto un profilo metodologico si è proceduto nel modo seguente:

Sono state considerate le vendite fatte dagli attori (omissis) negli anni dal 2007 al 2010, ovvero, negli esercizi in cui non vi era ancora l’insediamento della famiglia (omissis, concorrente, ndr.) illecitamente autorizzato una prima volta nel 2011 (autorizzazione commerciale n. 1 del 2011).

Di tali anni è stata determinata la media annuale delle vendite e precisamente: (omissis – attori, ndr.)

Sono state poi considerate le vendite fatte dalla (omissis – controparte, ndr.) dalla data dell’insediamento e fino al 31/12/2017: (omissis)

Preso atto delle vendite fatte dalla (omissis – controparte, ndr.) si è accertato che di tali vendite il 50,18% sono state “distratte dall’azienda (omissis – attrice, ndr.) e dirottate sul punto vendita concorrente.

Considerato che è stato provato che gli incassi conseguiti dagli attori nel periodo del 2018 sin quando era attiva la (omissis – controparte, ndr.) sono inferiori a quelli suoi storici del 50,18%, è possibile ricostruire il volume di affari dei coniugi (omissis – attori, ndr.) applicando la stessa percentuale sul volume di affari e la stessa percentuale, anno per anno, ai fini del minor reddito conseguito.

In particolare: Vendite (omissis – attori, ndr.); Vendite (omissis – controparte, ndr.); Vendite IPVO = minori vendite IA-PA – % di reddito dichiarato da IA-PA – Mancati guadagni IA-PA

Totale utili di competenza della (omissis – attrice, ndr.) euro 204.303.

Una prima componente del calcolo del danno che hanno subito le società degli attori è di euro 204.303 pari al valore del reddito non conseguito per effetto della convivenza di una struttura commerciale illecitamente insediatasi nel territorio comunale.

Come assunto in precedenza, tuttavia, non deve farsi riferimento al solo reddito non conseguito ma occorre procedere anche al minor valore del complesso aziendale che i coniugi (omissis – attori, ndr.) hanno subìto per l’influenza (negativa) della più volte citata presenza di un concorrente.

La valutazione di un’azienda è fatta, invero, sulla scorta di diversi elementi e precisamente di natura patrimoniale ed economica (redditività).

Per semplificare le cose, nella ricostruzione del valore delle aziende facenti capo alla famiglia (omissis – attrice, ndr.) si è dato per assunto che il patrimoniale sia rimasto inalterato nel tempo (valore dell’attivo e passivo) mentre si è modificato il solo bene rappresentato dall’AVVIAMENTO e, quindi, del valore dell’azienda sotto il profilo della capacità di produrre utili.

Le tavole che seguono – costruite tenendo conto degli esercizi precedenti l’insediamento della (omissis – controparte, ndr) e di quelli successivi – sono state predisposte tenendo conto dei:

• Ricavi per vendite conseguiti; • Utili conseguiti per ciascun esercizio; • Coefficienti di redditività annuali e media di tali coefficienti; • Proiezione del reddito medio per un numero di anni corrispondenti a quelli valutati.

Sulla scorta di tali presupposti, sono state costruite le seguenti tabelle: (omisiss)

In conclusione, può affermarsi che il danno che i coniugi (omissis – attori, ndr.) hanno subìto per il momento, ovvero, a far data dal 2011 (data di rilascio dell’autorizzazione commerciale n. 1 del 2011 in capo alla [omissis – controparte, ndr.]) sino al 2018 (data di rilascio in favore della [omissis – controparte, ndr.] della nuova omologa autorizzazione commerciale n. 1 del 2018 (e con riserva di quantificare l’ulteriore danno prodotto dal 2018 sino alla cessazione dell’ulteriore attività illecita, ovvero, alla declaratoria di illiceità posta in essere a causa dell’insediamento commerciale), è quantificabile in Euro 556.599 di cui: Euro 204.303 per minore redditività conseguita, e Euro 352.296 per perdita di valore di avviamento aziendale.

Tanto premesso e dedotto i coniugi (omissis – attori, ndr.), nelle reciproche spiegate qualità, così come rappresentati e difesi e domiciliati

CITANO

-il Comune di Caiazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. (Cod fisc. [omissis] – P. Iva [omissis]) elett.te dom.to presso la Casa comunale, Caiazzo (Ce), Piazzetta Martiri Caiatini n. 1, 81013

a voler comparire innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’udienza del 10.12.2019, ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. ed a comparire a detta udienza, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti richieste e

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire:

– accertare e dichiarare veri i fatti esposti in narrativa ed in accoglimento della domanda condannare i convenuti in solido tra loro, secondo le rispettive responsabilità, per tutti i motivi espressi in narrativa, al risarcimento dei danni prodotti a danno dei coniugi, (omissis – attori, ndr.) in proprio e quali soci nonché legali rapp.ti delle società (omissis), quantificati in Euro 556.599,00 di cui Euro 204.303,00 per minore redditività conseguita ed Euro 352.296,00 per perdita di valore di avviamento aziendale o di quella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dall’inizio dell’attività illecita (26.5.2011) sino al soddisfo.

– in ogni caso condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.

In via istruttoria:

In caso di contestazione della quantificazione dei danni subiti dalla società degli attori, sin d’ora si chiede apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio, con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nel rispetto dei termini di cui all’art. 183, 6° co., c.p.c., nell’apposita udienza di ammissione.

Si produce: Documenti come da foliario (omissis).

Con le più ampie riserve di spiegare e modificare la domanda nonché di formulare attività istruttoria e produrre documenti nel rispetto dei termini di legge.

Si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui alla tabella del T.U. n. 115/2002 e succ. modif. che il valore della presente controversia è pari ad Euro 556.599, ed è soggetta al pagamento del C.U. pari ad Euro € 1.686,00.

Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere, 30 luglio 2019 – (Avv. Maurizio Ricciardi)
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