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AttualitàCaserta e Sannio

Mandati, c’è poca trasparenza su dati, informazioni, documenti e qualità acque destinate al consumo umano

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A pochi giorni sulla costituzione dell’Associazione “Acquapulita” sorta a San Nicola la Strada su imput del dr. Nicola SANTAGATA, già dirigente ARPAC, e della nomina del primo Presidente del sodalizio nella persona di Domenico PENNINO, abbiamo ricevuto e pubblichiamo un approfondita nota del dr. Corrado MANDATI di San Nicola la Strada che pone l’accento sulla questione relativa alla trasparenza che dovrebbe essere il punto focale dell’Amministrazione comunale. Ecco, di seguito, cosa riporta la nota: “Il portale simbolo della trasparenza delle Istituzioni nasce paradossalmente sotto il segno dell’opacità, ed è quello che accade nel Comune di San Nicola la Strada. Si tratta di un’iniziativa importante e necessaria, almeno in teoria, peccato che la gestione non è altrettanto trasparente.

Purtroppo, il modus operandi del Comune di San Nicola non si dimostra in linea con i principi in merito alla trasparenza. Il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, è stato affermato con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Esso è lo strumento online che il Governo italiano mette a disposizione dei Cittadini per confrontare, analizzare e monitorare i dati sui portali istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. Dei dati per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione come nella sezione relativa alle Informazioni Ambientali, come indicato dall’art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

Infatti, impone agli Enti Pubblici e società controllate o partecipate la trasparenza, indicando e quindi obbligando ad una “accessibilità totale”, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Nella pagina del sito istituzionale Amministrazione Trasparente” – prosegue la nota – “nella sezione dedicata alle Informazioni Ambientali (e non solo) NON SONO PUBBLICATI I DATI IN RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA, questa è una situazione incresciosa. Inoltre MANCANO I DATI RELATIVI AI VALORI DELLE ANALISI PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” il comma 4, precisa che “i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni”). Sussiste, pertanto, il diritto per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001.

È noto che la disciplina del D.Lgs. n. 31/2001 tratta sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. La vitale conseguenza è che i controlli che il Comune (in qualità di ente gestore) deve effettuare possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua, con evidenti effetti sulla salute umana. La Legge n. 349 dell’8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale, all’articolo 14 ha stabilito che “Il Ministro dell’ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente”, e inserito nell’ordinamento giuridico un nuovo principio di diritto: “Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell’amministrazione interessata”.

Successivamente, con la Legge 241 del 1990, questo diritto è divenuto base e principio generale per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Giova precisare” – prosegue – “a sostegno della piena applicazione del diritto all’informazione sul nostro territorio in materia ambientale, che già la quinta sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 816 del 14 febbraio 2003, aveva stabilito che il libero accesso alle informazioni in materia ambientale, già peraltro confermato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, “Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente”, attribuisce “a chiunque”, senza limitazioni di ordine soggettivo, il diritto d’accesso alle informazioni ambientali, soprattutto, per quanto concerne la legittimazione soggettiva del richiedente.

L’accessibilità totale presuppone, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, in modo da favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La pubblicazione di determinate informazioni, è inoltre un’importante spia dell’andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi. Al riguardo, si ricorda che la normativa stabilisce che, in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, fatta salva l’eventuale responsabilità disciplinare.

Le amministrazioni sono, infatti, tenute a “pubblicare informazioni concernenti gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione svolta dagli organi competenti” e a garantire “la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”. L’art. 40 del presente decreto, inoltre, fa riferimento all’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla legge 16 marzo 2001 n. 108, nonché al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
Si riporta il testo dell’ articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto 195/2005:

Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”. Insomma, siamo ancora molto lontani dalla cosiddetta piena e completa trasparenza.

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