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Caiazzo. Centro storico: vademecum contro le impopolari limitazioni disposte dal Comune

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Gli amministratori comunali si ostinano ad ignorare doglianze e perplessità dei residenti?

Non si perde d’animo uno di essi fra i più arguti, come già in altre occasioni si è rivelato il professor Alfonso Cinicola (nella foto) che, spulciate con la sua consueta meticolosità leggi e codicilli, ha messo nero su bianco una serie di suggerimenti preziosi non solo per fronteggiare come possibile i gravi danni lamentati soprattutto da commercianti e artigiani, ma anche per non soggiacere supinamente alle sanzioni previste per i trasgressori anche di limitazioni al traffico veicolare ritenute decisamente cervellotiche, come quella che vieta la sosta nel centro fino alle ore quattro di notte: 

VIOLAZIONE INVOLONTARIA E SENZA COLPA DELLA ZTL DI CAIAZZO

Questi righi sono rivolti ai motorizzati che entrano inavvertitamente in Via Caiatino negli intervalli temporali di chiusura del varco della ZTL, e che a mio parere sono almeno il 99% dei trasgressori!

Caro frequentatore occasionale o abituale del Centro Storico di Caiazzo, se ti sei accorto o ti accorgi solo nelle ore o giorni successivi di essere entrato e transitato in ore vietate con un veicolo a motore lungo Via Caiatino, ti consiglio di non aspettare l’arrivo della contestazione ma di recarti subito al Comando della P.M. e comunicare ai nostri disponibili e comprensivi Vigili Urbani (se è il caso facendo verbalizzare) di aver commesso la violazione per un errore involontario (dichiarazione che puoi inserire nel ricorso se è l’arrivo di una multa a portartene a conoscenza), e fornendo loro le coordinate temporali della trasgressione nel modo più preciso possibile.

Mi preme sottolineare che sono le stesse leggi della Repubblica che prevedono la possibilità che si infranga una norma senza alcuna colpa, come vado ad illustrare:

A–  L’art. 194 del Codice della Strada (Disposizioni di carattere generale – 1) richiama e rinvia alla legge 689/1981 con queste parole:

In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

B–  L’art. 3 (Elemento soggettivo) della Sezione I (Principi generali) del Capo 1 (Le sanzioni amministrative) della legge di depenalizzazione 689/1981 stabilisce che:

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente (cioè il trasgressore, n.d.r.) non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

Queste norme ricalcano le previsioni dell’art. 42 e seguenti del Codice Penale relative all’elemento psicologico nelle contravvenzioni, per cui (rielaborando quanto già scritto da vari giuristi) ritengo opportuno analizzare alcuni concetti chiave:

a–  coscienza e volontà: Per coscienza (o consapevolezza) e volontà dell’azione od omissione si intende la riferibilità psichica del comportamento al trasgressore, moralmente e psicologicamente responsabile della violazione, la quale è ascrivibile alla sua sfera intellettiva e volitiva. Coscienza e volontà normalmente esprimono la capacità di un individuo di valutare, controllare e dominare la sue azioni (cioè di intendere e di volere); esse vengono escluse in situazioni occasionali (previste negli artt. 45, 46, 47 e 48 del Codice Penale), come l’incoscienza involontaria (mancata consapevolezza dell’errore), la forza maggiore e il caso fortuito.

b–  dolo e colpa: La responsabilità penale  – in una condotta che integra nella sua materialità un fatto contravvenzionale –  sorge solo in presenza di dolosità o colposità del comportamento, le quali non possono consistere in una distrazione o errata convinzione della liceità della propria azione, caratteristiche peculiari, ordinarie ed inalienabili (mutatis mutandis) di tanti esseri viventi (non solo della specie umana). Ben lo sapevano gli antichi quando riconoscevano che errare humanum est (anche se subito dopo aggiungevano: perseverare autem diabolicum).

c–  errore sul fatto e buona fede: L’errore incolpevole esclude nel caso concreto la sussistenza dell’atteggiamento psichico richiesto come requisito indispensabile dell’illecito. Errore ed ignoranza (= mancata conoscenza), a questi fini, sono equivalenti, purché ricadano sul fatto (cioè sul concreto atto di trasgressione) e non sulla portata o sull’interpretazione della norma giuridica (in quanto l’ignoranza della legge non è ammessa).

RICORDA: È VIETATO ENTRARE E TRANSITARE

CON VEICOLI A MOTORE LUNGO VIA CAIATINO (NONCHÉ SOSTARE IN PIAZZA VERDI)

nei giorni feriali dalle ore 19 (*) alle ore 4 del giorno successivo
domenica e festivi dalle 0 alle 24

(*) Consiglio di prestare la massima attenzione perché a volte il semaforo diventa rosso prima dell’ora prestabilita

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