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Caiazzo. Vertenza De Iulio: il Comune ordina l’abbattimento ma è costretto a nominare un nuovo avvocato

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Si è sgretolata come neve al sole l’illusione di quanti credevano chiusa la controversia

fra il geometra Marcello De Iulio, figlio dell’ex pretore mandamentale, nonché consigliere emerito di Cassazione, dottor Rosario, e il Comune di Caiazzo, con l’emissione, da parte dell’ente locale, di un’ordinanza finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi preesistente all’esecuzione di alcune opere edilizie (nella foto a sinistra mentre erano in corso) riconosciute illegittime ovvero difformi dal Consiglio di Stato al termine di un’estenuante controversia trascinatasi per oltre dieci anni.

Come, invece, era facile presagire, anche tale “ultimo” provvedimento è stato impugnato dal destinatario che l’8 novembre ha depositato al protocollo generale dell’ente una copia del ricorso prodotto al Tribunale Amministrativo regionale dalla Campania per sentirne conclamare la nullità in quanto ritenuto viziato da errori a a suo avviso commessi dal suo materiale estensore e funzionario comunale, dal quale peraltro lo stesso De Julio ha rivendicato il risarcimento di ingenti danni subiti proprio nel corso della lunga vicenda giudiziaria.

Vicenda originata dall’istanza con cui il 6 giugno 2007 De aveva chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire non oneroso, in deroga al vigente strumento urbanistico, per realizzare una serie di garage “pertinenziali” al complesso immobiliare esistente alla via Cattabeni, come individuato dalla particella catastale numero 5092 del foglio 20, come previsto dall’articolo 6, secondo comma, della legge regionale numero 19 del 28 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo oltre un anno di vana attesa, su specifica istanza dell’interessato, con decreto numero 41/pres dell’8 luglio 2008, il presidente pro tempore dell’amministrazione provinciale casertana designò quale commissario ad acta, con espresso incarico di definire la pratica numero 6367/2007 con cui il geometra Marcello De Iulio aveva chiesto l’autorizzazione per realizzare le citate opere edilizie. l’ingegner Giovanni Cirella che, giusto mandato, in data 2 ottobre 2008 rilasciò a De Iulio l’autorizzazione per realizzare dei garage pertinenziali, come progettato dall’architetto Adriano De Matteo,  sull’area distinta in catasto urbano al foglio 20, particella 5092.

In data 30 gennaio 2012, prot. 1117, perveniva istanza con la quale il sig. De Iulio Marcello chiedeva la proroga dei termini di validità del permesso di costruire autorizzativo della realizzazione dei succitati garages pertinenziali rilasciato dal commissario ad data in data 2 ottobre 2008.

L’Ufficio Tecnico, considerando, tra l’altro, che la legge regionale n. 19/2001 non contempla la possibilità di proroga dei termini di validità dell’atto autorizzativo edilizio, proponeva specifico quesito al Settore Urbanistica della Regione Campania, sospendendo, nelle more, la definizione della citata istanza prot. 1117/2012 a firma del sig. De Iulio.

Nel frattempo perveniva la nota con la quale, a seguito di specifica richiesta del locale comando di polizia municipale, all’uopo delegato dalla magistratura, in data 20 maggio 2011 il settore Urbanistica della Regione Campania rappresentava la non conformità alla normativa regionale vigente in materia delle opere autorizzate del permesso di costruire rilasciato in data 2 ottobre 2008 dal commissario ad acta.

Considerate le motivazioni avanzate dal settore Urbanistica della Regione Campania con la citata nota del 20 maggio 2011, ai sensi della legge 241/1990, con atto 3506 del 28 marzo 2012, notificato all’interessato in pari data, veniva comunicato al geometra De Iulio l’avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire commissariale rilasciato in data 2 ottobre 2008, autorizzativo della realizzazione di garage pertinenziali ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 19/2001 e successive modifiche e integrazioni.

In data 27 aprile 2012, con numero 4703, venivano acquisite al protocollo comunale le osservazioni formulate dallo stesso De Iulio avverso la citata comunicazione di avvio del procedimento numero 3506/2012.

Con dispositivo numero 26 del 25 maggio 2012 il settore tecnico comunale riteneva, in particolare, non convincenti le argomentazioni in ordine al requisito di “area libera” richiesto dalla normativa regionale di riferimento, avanzate dal geometra De Iulio con la citata nota 4703/2012 e, pertanto, annullava il permesso con cui in data 2 ottobre 2008 il commissario ad acta aveva autorizzato la realizzazione di un parcheggio pertinenziale sulla citata area di cui al foglio catastale 20, particella 5092.

Con il medesimo dispositivo veniva altresì disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cure e spese dell’interessato, anche ai fini dell’ottemperanza al provvedimento comunale numero 77 del 20 luglio 2005 e in osservanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, che poneva a carico dell’amministrazione comunale l’esecuzione della sentenza 1986/2012.

Come premesso, però, con numero 3740/2012, il geometra Marcello De Iulio ha proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ricorso per l’annullamento del dispositivo numero 26 con cui, tra l’altro, il 25 maggio 2012 il preposto comunale aveva annullato il permesso con il quale, in data 2 ottobre 2008, il commissario ad acta nominato dalla Provincia aveva autorizzato la realizzazione di un parcheggio pertinenziale da realizzare su area riportata in catasto al foglio 20, particella 5092.

In seguito, con sentenza 02724/2013, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione ottava, definitivamente pronunciandosi, respingeva il citato ricorso 3740/2012 promosso dal geometra De Iulio che però, in seguito, presentò ricorso al Consiglio di Stato invocando la riforma della citata sentenza, numero 2774/2013, pronunciata dall’ottava sezione del TAR Campania.

Con sentenza 03403/2016, quindi, definitivamente pronunciando, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione Sesta, respingeva il citato ricorso avanzato dal geometra Marcello De Iulio e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza del TAR Campania n. 02724/2013.

In considerazione di tutto ciò e in applicazione delle citate sentenze emesse dai giudici amministrativi, con ordinanza numero 82 del 29 agosto 2016 il preposto comunale ha disposto la demolizione delle opere realizzate con il già annullato permesso di costruire commissariale del 2 ottobre 2008, nonché il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, ma, come premesso, in data 8 novembre 2016 al numero 10534 del protocollo dell’Ente è pervenuto il ricorso proposto innanzi al TAR Campania dal signor Marcello De Iulio, per l’annullamento dell’ordinanza numero 8/2/2016 e di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, per cui alla fine, ritenuto opportuno resistere anche in tale ulteriore giudizio, il preposto comunale ha disposto di opporsi e di nominare un legale, di cui  per il momento si ignorano le generalità anche se è fin troppo facile intuire che si tratti dell’avvocato Pasquale Marotta (nella foto a destra), il quale ben conosce i termini della controversia essendo già stato incaricato, al riguardo, di tutelare gli interessi del Comune di Caiazzo.

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