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Caiazzo. ‘Grana’ senza precedenti per il Comune, chiamato a risarcire mezzo miliardo di lire a De Iulio

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De-Julio-15x10-scavi-11-466x300e-io-pago-toto-11-466x315Non è bastata la saggezza degli antichi adagi

per indurre a guardare oltre il naso, prima di cantar vittoria, i tanti saccentoni che avevano esultato allorché, recentemente, il tecnico Marcello De Iulio era stato condannato in via definitiva, ovvero dal Consiglio di Stato, cioè nell’ultimo grado (nazionale) di giudizio, a demolire dei manufatti da tempo oggetto di contenzioso con il Comune di Caiazzo.

Mentre, infatti, si prospetta un ricorso alla Corte di Giustizia Europea per la sentenza “definitiva” (per l’Italia), sempre vox populi, i legali dello stesso De Iulio stanno già aguzzando l’ingegno per trovare il (solitamente immancabile) cavillo, indispensabile per impugnare anche l’eventuale provvedimento amministrativo con il quale il Comune dovrebbe imporre l’esecuzione della relativa sentenza, nei giorni scorsi al protocollo generale dell’ente è stato notificata un atto di messa in mora con il quale, sulla base di una sentenza “passata in giudicato” per evidente inerzia di qualche locale preposto, il geometra Marcello De Iulio, insieme al’architetto Adriano De Matteo, rivendica un risarcimento di ben centocinquanta milioni di euro.

Non è tutto poiché, a quanto trapelato, una seconda, analoga istanza, per qualche altro centinaio di migliaia di euro, dovrebbe essere già stata depositata al protocollo comunale per conto dei battaglieri tecnici, i quali peraltro, attraverso il proprio legale, molto correttamente, hanno chiesto che i danni siano risarciti personalmente dai funzionari comunali responsabili, non solo a loro avviso, di gravi errori, se non persecuzioni, nei loro confronti ovvero da un’eventuale compagnia assicuratrice, come ben si evince dal documento notificato al Comune l’altro lunedì, ma che solo ora siamo in grado di divulgare testualmente in quanto, trattandosi di un atto ufficiale, se ne è resa indispensabile la trascrizione al fine di tutelare la fonte ovvero la presunta “talpa”, facilmente rilevabile qualora, come altre volte, senza perdere tanto tempo, avessimo reso disponibile “on line” la copia del documento depositato al protocollo comunale.

Ciò nonostante è immaginabile che anche stavolta a pagare saranno i contribuenti, non solo perché nelle more della controversia, che si trascina da oltre un decennio, qualche autorevole persona coinvolta è passata a miglior vita e nessuno vorrebbe “incomodare”e gli eredi, ma anche in quanto è immaginabile che -nonostante la disponibilità di varie professionalità specifiche interne- gli attuali preposti comunali e lo stesso esecutivo intendano rivolgersi a un avvocato, presumibilmente lo stesso già incaricato di dirimere le precedenti controversie con lo stesso De Iulio, per impugnare giudiziariamente le mega richieste delle parti, che si ritengono danneggiate per un corrispettivo totale equivalente a mezzo miliardo delle sempre più rimpiante lire.

Di seguito il testo della prima mega richiesta di risarcimento, riportata quasi integralmente, cioè epurata di dettagli inutili ovvero ritenuti “sensibili” ai fini della privacy.

 Studio Legale Avv. Rosario De Iulio, Patrocinante in Cassazione – Avv. Giacomo De Iulio – Caiazzo

Al Sig. Sindaco e ai Sigg. Assessori del Comune di Caiazzo.

Oggetto: Atto di messa in mora per danni materiali e morali provocati al geom. Marcello De tulio e all’arch Adriano De Matteo, causati dall’illegittimo ed illecito provvedimento adottato dai Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Caiazzo.

Il geometra Marcello De lulio, residente in Caiazzo, e l’architetto dott. Adriano De Matteo, residente in Caiazzo, rappresentati e difesi dal sottoscritto avv. Rosario De lulio, furono denunciati dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Caiazzo, per il “reato p. e .p dagli arto. 110 e 650 c.p. perché, in concorso tra loro, Il primo quale titolare di ditta omonima impegnata in lavori edili, il secondo quale direttore dei lavori, non ottemperavano all’ordinanza n. 8704 emessa il 19.7.06 dal responsabile del servizio urbanistica del Comune di Caiazzo per ragione d’ sicurezza pubblica con la quale si ingiungeva alla ditta De Iulio di porre in essere tutte le opera provvisionali dl sostegno e sistemi dl protezione necessari al fine di eliminare i pericoli per la privata e pubblica incolumità“.

I due professionisti furono rinviati a giudizio avanti al tribunale di S. Maria C.V., per rispondere del reato di cui sopra.

Istruita la causa, gli stessi furono assolti dai reato loro ascritto “perché il fatto non sussiste” con sentenza penale dibattimentale n. 04/12, passata in giudicato, che si allega al presente atto.

Dalla motivazione della sentenza emerge che il Responsabile deil’Ufficio Urbanistica del Comune di Caiazzo, “con speciose ed infondate motivazioni. si era sempre opposto ai progetti per l’esecuzione dei favori di messa in sicurezza dei luoghi, proposta dalla direzione tecnica, ed aveva infine proposto per i lavori provvisori una soluzione irrealizzabile e tecnicamente erta, proposta da un suo tecnico di fiducia“.

Ed ancora il detto Responsabile aveva perfino ignorato il parere del tecnico nominato dal Comune di Caiazzo per i fatti di causa, ing. Nicola Vitelli, che nella sua relazione depositata presso il Comune di Caiazzo così concludeva:

L’adozione di opere provvisionali era attuabile solo durante e dopo le operazioni di scavo, allo stato attuale la presenza di opere in cemento armato comporta inevitabilmente di procedere ad un intervento che assume carattere definitivo, quali quello di predisporre muri in cemento armato a contenimento dei fronti di scavo“.

In seguito alla loro denuncia due professionisti per molto tempo furono oggetto di commenti in innumerevoli articoli di giornali e di siti internet.

L’atto illecito ed illegittimo dei Comune di Caiazzo ha provocato gravi danni materiali e morali ai due professionisti, operanti in un piccolo paese agricolo, danni che in via presuntiva ed equitativa ammontano complessivamente a Euro 150,000.00, oltre spese di giudizio.

E’ evidente che le somme di risarcimento s! richiedono principalmente ai funzionari che hanno provocato i detti gravi danni materiali e morali, e poiché i Comuni, in genere, stipulano polizze assicurative per fatti illeciti ed illegittimi dei suoi dipendenti, si prega il Comune in indirizzo di fornire gli eventuali estremi delle polizze assicurative nel più breve tempo possibile.

Con ringraziamenti e distinti saluti – Caiazzo. 12 settembre 2015 – Avv. Rosario De Iulio

N. 3167/09 MOD.16 – N.139347/06 MOD.21 -SENTENZA N.104/12 – 

TRIBUNALE Dl S.MARIA C.VETERE – SEZIONE DISTACCATA DI PIEDIMONTE MATESE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di S.Maria Capua Vetere D.ssa Carmela Sorgente – Sezione Distaccata di Piedimonte Matese alla pubblica udlenza del 20-04-2012 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

DE MATTEO ADRIANO, nato a Napoli e residente in Caiazzo; DE IULIO MARCELLO, nato a Caiazzo ivi residente;

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli art. 110 e 6550 c.p. perché tra loro, il primo quale titolare di ditta omonima impegnata in lavori edili; il secondo quale direttore dei lavori, non ottemperavano all’ordinanza n.8704 emessa il 19.7.06 dal responsabile del servizio urbanistica dei Comune di Caiazzo per ragione di sicurezza pubblica con la quale si ingiungeva alla ditta De Iulio di porre in essere tutte le opere provvisionali di sostegno e sistemi di protezione necessari al fine di eliminare i pericoli per la privata e pubblica incolumità. In Caiazzo accertato il 25.09.06.

CONCLUSIONE P.M.:Assoluzione art. 53, 2 co. C.P.P, DIFESA: Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Fatto

Con decreto penale n.1533/2008 De Iulio Marcello e De Matteo Adriano venivano condannati dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S Maria C.V. alla pena dell’ammenda di Euro 100,00 per il reato p. e p. dall’art.650 c.p., perché non avrebbero ottemperalo all’ordinanza n.8704 emessa il 19/07/2006 dal responsabile del servizio urbanistica del Comune di Caiazzo, dott. Carrnela Zanni, per tao di sicurezza pubblica, con la quale si ingiungeva al titolare della ditta, De Iulio Marcello, ed al direttore dei lavori, arch. De Matteo Adriano, dì porre in essere tutte le opere provvisionali di sostegno e sistemi di protezione necessari al fitte di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, reato accertato in Caiazzo il 25/09/2006.

Avverso il detto decreto penale di condanna proponevano tempestiva e rituale opposizione entrambi gli imputati, assumendo di avere cercato in tutti i modi di porre in sicurezza il cantiere ed i luoghi oggetto della contestazione come risulta dall’ampia documentazione, – che depositavano unitamente all’atto di opposizione al decreto
penale, -che esisteva presso l’ufficio tecnico del Comune di Caiazzo.

La difesa degli imputati chiedeva al giudice del dibattimento l’ammissione di alcuni testimoni a conoscenza dei fatti di causa.

All’udienza dibattimentale venivano escussi il vigile orbano De Luca Sergio e l’ing Landolfi Luigi, collaudatore in corso d’opera dei lavori di costruzione.

La difesa degli imputati rinunciava all’escussione degli altri testimoni indicati a favore degli opponenti al decreto penale.

Al termine dell’udienza sia il P. M. sia il difensore degli imputati concludevano per la la piena assoluzione degli stessi.

Diritto

Al termine dell’istruttoria dibattimentale deve affermarsi che il reato contestato agli imputati non sussiste, con la conseguente formula di assoluzione.

In base alla dichiarazione del vigile urbano De Luca Sergio e dell’ing. Landolfi Luigi è rimasto provato che già da! mese di marzo 2009 non sussisteva più alcun pericolo par persone e cose per aver il De Iulio Marcello realizzato la costruzione di un parcheggio. che aveva rosso in sicurezza lo stato dei luoghi in modo definitivo perché la detta costruzione era pasta a ridosso del terrapieno pericolante per cui era cessato ogni pericolo di crollo o di smottamento del terreno.

Dalla documentazione esibita dalle due deposizioni testimoniali è risultato che entrambi gli imputati hanno sempre cercato in ogni modo di eseguire le opere provvisionali di sostegno con la creazione dl un muro di cemento per sostenere l’eventuale crollo del terrapieno alyo circa sei  metri, che s era creato per lo sbancamento di 3000 mc. di terreno per la costruzione di un fabbricato, poi non realizzato per il successivo annullamento delle concessioni edilizie dopo lo scavo.

Hanno assunto gli impalati nell’atto di opposizione al decreto penale che il responsabile del servizio urbanistica del Comune di Caiazzo, con speciose cd infondate motivazioni, si era sempre opposto ai progetti per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, proposta dalla direzione tecnica, ed aveva infine proposto per i lavori provvisori una soluzione irrealizzabile e tecnicamente errata proposta da un suo tecnico di fiducia, tale ing. Cenviti Alfredo Maria Maria, il quale peraltro non si era mai recato sul cantiere per constatare la reale situazione del lunghi e non aveva tenuto conto della notevole entità dello sbancamento, avvenuto nella piena vigenza delle concessioni edilizie, non rendendosi conto dell’irrealizzabilità ed inutilità dei sistemi di sicurezza da lui proposti.

Il responsabile del sevizio urbanistica, dott. Zanni, richiamando la consulenza del’ing.Cenviti, imponeva alla ditta De Iulio Marcello di eseguire “tutte le opere provvisionali di sostegno e sistemi di protezione necessarie per eliminare la privata e pubblica incolumità” senza specificare in concreto quali sarebbero stare le opere da eseguire rispetto alle opere proposte dalla direzione dei lavori, e richiamava genericamente ed impropriamente le norme preventive deIl’INAIL per Ila riduzione del rischio delle attività di scavo per la realizzazione di trincee nel terreno del De Iulio per ottenere il permesso per i lavori di somma urgenza. come risulta dalle noye del 19/06/2006 del 3/07/2006 e del 11/07/2006, tutte esibite in atti.

Da detta documentazione ai evince chiaramente che gli imputati avevano in tutti i modi e con vane istanze cercato di realizzare i lavori necessari per la messa in sicurezza del cantiere e dei luoghi per eliminare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, ma non erano riusciti ad ottenere il permesso di detti lavori per l’illegittima opposizione da parte del responsabile del servizio urbanistica, la quale aveva perfino ignorato il parere del tecnico nominato dal Comune di Caiazzo per i fatti di causa, ing. Vitelli Nicola, che nella sua relazione depositata presso il Comune di Caiazio così conclude: “L’adozione di opere provvisionali era attuabile solo durante e dopo le operazioni di scavo, allo stato attuale la presenza di opere in cemento armato comporta inevitabilmente di procedere ad un intervento che assume carattere definitivo, quali quello di predisporre muri in cemento armato a contenimento dei fronti di scavo“.

Come richiesto dalla difesa degli imputati deve pertanto convenirsi che le conclusioni dell’ing. Vitelli corroborano la tesi dell’arch. De Matteo Adriano, secondo il quale erano necessari dei muri di cemento armato per rendere sicuri i tre fronti di scavo e non certamente delle semplici palizzate in legno per contenere la forte spina dei fronti dell’avvenuto sbancamento come erroneamente pretese dalla Zanni.

Va, infine, considerato che l’art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n.142 e l’art.54, comma 2, del D Lgs. n. 267/2000 demandano esclusivamente al sindaco il potere extra ordinem di emanare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, detti articoli individuano la prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri.

Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il dirigente dell’area tecnica ordina di adottare con estrema urgenza provvedimenti per l’eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica e privala incolumità.

L’adozione di siffatte ordinanze rientra, anche nel sistema vigente, tra i compiti del sindaco, quale Ufficiale del Governo, e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli enti locali, quale era la Zanni (cfr. TAR Campania, sez. V, sent. 1571/2007, n.276; TAR Campania, sent. 3/05/2006, n.3905; Cons. di Stato, sez. IV, sent. 24/03/2006, n.1537).

Dalla citata giurisprudenza risulta l’illegittimità dell’ordinanza emessa dalla dott. Zanni, responsabile del servizio urbanistica, per incompetenza assoluta nell’emetterla.

Per tutti i motivi come sopra esposti gli imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste. sussiste.

P.Q.M.

II Tribunale in composizione monocratica, visto l’art. 530 c.p.p., assolve De Iulio Marcello e De Matteo Adriano dal reato loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Piedimonte Matese il 20 aprile 2012 (Il G.O.T. Sorgente – Sentenza irrevocabile il 25/6/2012 – il 24/6/2012 festivo…)

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