Caiazzo. Non bastano due anni per avere il passaporto dalla Questura, condannata dal TAR a risarcire uno sportivo locale

Brutta “pagina” per la Questura di Caserta, condannata dal competente tribunale a risarcire un cittadino
al quale non aveva saputo dare una risposta esauriente ben oltre i termini di legge.
Una storia che si trascina da quando, nel 2014, tramite la locale stazione dei Carabinieri, un cittadino di Caiazzo presentò un’istanza per ottenere dalla Questura di Caserta il porto d’armi per un fucile ad uso sportivo.
Dopo diversi mesi, non avendo ottenuto alcuna risposta, stanco di aspettare, il nostro decide di rivolgersi agli avvocati Alfredo D’Onofrio e Paolo Barbiero, che rilevata la consistenza della contesa, presentarono un circostanziato ricorso al TAR della Campania.
Esaminato il carteggio, i giudici sono entrati nel merito della vicenda, accertando che, come documentato dal ricorrente, non risulta che la Questura di Caserta abbia ancora definito l’istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo, trasmessa il due maggio 2014, atteso che il relativo procedimento risulta ancora in fase di istruttoria dopo un preavviso di diniego spedito con nota Cat.6F/PASI/2014 del 23 giugno 2014, la presentazione di chiarimenti da parte del richiedente in data 23 luglio 2014, la trasmissione di documenti giustificativi in data 25 agosto 2014 e l’inoltro di un sollecito il 15 gennaio 2015.
Le contro deduzioni inviate dal ricorrente, peraltro, risultano smentite dall’Avvocatura dello Stato, la quale si è costituita con atto di mera forma.
A questo punto i giudici della quinta Sezione del Tar Campania hanno ritenuto che effettivamente sussista l’obbligo, da parte della Questura di Caserta, di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, facendo rilevare che, nel caso di specie, è ampiamente decorso il termine di 90 giorni stabilito dall’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/10/2012, n.214, per la conclusione del procedimento di rilascio della licenza di porto d’armi.
Vi è di più perché l’azione avverso il silenzio è suscettibile di accoglimento, per cui va dichiarata l’illegittimità del comportamento omissivo della predetta amministrazione, con assegnazione del termine di trenta giorni per adottare e comunicare le proprie determinazioni finali.
Invece si è registrata anche la perdurante inerzia della Questura e quindi i giudici hanno demandato al Prefetto di Caserta di provvedere in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di trenta giorni, per cui, il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Questura di Caserta di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
In caso di persistente inerzia, demanda al Prefetto di Caserta di provvedere in via sostitutiva, nel termine di ulteriori trenta giorni, all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento e condanna l’amministrazione inadempiente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di causa, liquidate in euro mille, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
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