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Piana M.Verna. Rete idrica: l’appalto finisce al Tribunale che dà ragione al Comune

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 martello-15-10_giudice-21Epilogo fausto per il Comune nella controversa vicenda del lucroso appalto

dei lavori di rifacimento della rete idrica comunale.
Per ricapitolare il tutto spieghiamo che la società SA.CO.GEN. s.r.l. partecipava alla procedura indetta dal Comune di Piana di Monte Verna per l’affidamento dei lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale (importo di 1.296.262,55 euro) classificandosi prima con punti 93,11, seguita dalla SOTECO s.p.a. con punti 82,36.
Tuttavia, su sollecitazione della società contr interessata, l’amministrazione prendeva atto che l’offerta economica della società ricorrente (SA.CO.GEN.) non recava specifica indicazione circa gli oneri per la sicurezza aziendali, in violazione del principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, quindi, con determinazione n. 134/2015, l’ente aggiudicava in via provvisoria l’appalto alla seconda classificata (SOTECO).
Avverso tale atto e la successiva aggiudicazione definitiva (determinazione n. 91 del 17 luglio 2015) insorge la ditta esclusa proponendo ricorso per violazione della lex specialis, eccesso di potere, violazione del principio dell’affidamento incolpevole, violazione degli artt. 87, 46 e 38 del D.Lgs. n. 163/2006, carenza di motivazione, violazione del principio del contrarius actus e conclude con richiesta di accoglimento del gravame e annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione.
Resiste in giudizio il Comune di Piana di Monte Verna che replica alle censure di parte ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
I giudici del Tar hanno stabilito da subito che il ricorso di SA.CO.GEN. è infondato.
Infatti come è noto l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endo procedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, di per sé inidonea a generare nella ditta provvisoriamente aggiudicataria una posizione di vantaggio ovvero un ragionevole affidamento in ordine al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipulazione del contratto.
Nel caso specifico è accaduto che, all’esito dell’aggiudicazione provvisoria pronunciata dalla commissione giudicatrice, il Responsabile dell’Ufficio del Settore Tecnico del Comune di Piana di Monte Verna – per conto del quale la Centrale di Committenza ASMEL aveva svolto le attività inerenti l’indizione della procedura – ha ritenuto di non approvare detta aggiudicazione provvisoria, in ragione della omessa indicazione nella offerta economica della ricorrente degli oneri per la sicurezza interni.
Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

(Comunicato Stampa – Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)

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