Capriati al Volturno. LSU licenziato cita il Comune che viene condannato ad assumerlo, licenziare un altro LSU e risarcire tutti i danni
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Con ricorso depositato il 07.05.2010 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di essere impegnato presso il resistente Comune, con mansioni di operatore, sin dal 02.08.95. in progetti di LSU;
b) di aver chiesto. in data 16.01.06, avendone la facoltà, la sospensione dal progetto di LSU per espletare mansioni di assistente scolastico e di essere stato autorizzato:
c) di aver fatto richiesta mediante domanda n. 2697 del 21.06.2007 di essere riammesso al progetto LSU ed in data 01.07.07 di essere stato riammesso senza alcuna riserva alle dipendenze dell’ente comunale;
d) con delibera della giunta comunale n.56 del 30.06.08. richiamante la delibera n. 25 del 25.07.07 di definizione della dotazione organica e della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale e dell’atto consiliare n.6 del 12.05.2008, l’Ente procedeva alla assunzione a tempo indeterminato dì due tra i tre lavoratori socialmente utili in forza;
e) essere stato illegittimamente escluso e, pertanto di aver proposto impugnativa al Tribunale Amministrativo che, con sentenza n. 14693 del 09.10.2008 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Tutto ciò premesso, adiva questo Tribunale affinché previa disapplicazione della delibera di giunta comunale n. 56 del 30.06.08. avente ad oggetto, “assunzione mediante stabilizzazione di numero 2 lavoratori socialmente utili” e di ogni altro provvedimento connesso presupposto e consequenziale se ed in quanto lesivo ivi compresa: la richiamata deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2007 di definizione della dotazione organica e programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, di cui si ignora l’integrale contenuto: il richiamato atto consiliare n. 6 del 12.05.2008 confermativo della volontà dell’ente dì voler procedere alla stabilizzazione del personale ex art. I c.1156 1. 296/06, di cui aurora oggi si ignora l’integrale contenuto. E, per l’effetto, dichiarare nulla l’intera procedura di assunzione, conseguentemente obbligare il Comune nel senso della legittima e corretta valutazione del ricorrente in graduatoria come primo posizionato, provvedendo alla contestuale immissione nel posto di lavoro, spese vinte con attribuzione. Si costituiva il Comune resistente che, con varie argomentazioni,contestava il ricorso deducendo l’infondatezza dello stesso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte. Non si costituivano i resistenti Ciolli Assuntino e Delli Caprini Domenico, pur regolarmente giocati in giudizio. per cui va dichiarata la contumacia. Incardinata dinnanzi al precedente giudicante la causa veniva decisa da questo giudicante all’udienza del 2.12.2015 all’esito della camera dì consiglio mediante lettura della sentenza.
La domanda é fondata ed il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito specificati. Osserva, preliminarmente, il giudicante che costituisce circostanza non contestata dalle parti che il ricorrente fosse stato inserito nel progetto dei lavoratori socialmente utili (LSIU) con la durata e secondo le modalità dedotte in ricorso. Oggetto di contestazione,invece, è la procedura volta alla stabilizzazione, ex art 1 co. 1156 legge 296/2006, e la legittimità dei criteri impiegati per l’assunzione a tempo indeterminato conseguente alla stessa. Giova premettere che alcun dubbio residua, così come evidenziato in sede amministrativa, in ordine alla cognizione del giudice adito. In proposito, va richiamata la pronuncia del Tar Campania del 19.11.2009-2.12.2009 con la quale si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario in controversie aventi ad oggetto l’esclusione dagli elenchi dei futuri destinatari della cd. “stabilizzazione” e condiviso l’orientamento già espresso dal Tar Lazio con sentenza del 25.3.2008 . secondo cui “rispetto alla partecipazione di lavoratori non a tempo indeterminato alle procedure per la stabilizzazione del rapporto le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’A.G, atteso che il fine di esse procedure è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del D.1.gs. n. 165 dei 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto (Cass S.U. n. 25276;2006 ). La posizione vantata dall’istante non può, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente. essere qualificata sub specie di interesse legittimo (cfr. punto I memoria) ma deve essere ricondotta nell’alveo del diritto soggettivo. Sul punto il giudicante non disattende l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di lavori socialmente utili la P.A: mentre agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, e viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell’art. 78, comma 6 della legge n. 388 del 2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento. Conseguentemente la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l’assunzione opera anche l’art. 63 del d.lgs. n.165 del 2001. Che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti “l’assunzione al lavoro” nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso d. lgs.) “ (cfr. Cass. SS.UU: n.2277 del 31 gennaio 2008). Premesso, quindi, che rientra nella cognizione del giudice adito la posizione soggettiva vantata dall’istante, trattandosi di diritto all’assunzione – rectius stabilizzazione è opportuno ricostruire, sia pure brevemente. il quadro normativo di riferimento. L’art. I co. 1156 della l. 296/2006, per quanto qui rileva recitava “A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi, rispettivamente indicati da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a) Entro tre dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro., adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale dì coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche’ alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, è istituito, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede. per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nei limiti di 10 milioni di euro annui:
b) Sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291 e successive modificazioni:
c) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro:
d) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008:
e) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili,nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
f) In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n.468 e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n.56 e successive modificazioni procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di cui all’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere, dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7del decreto – legge 20 maggio 1993.n.148 convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.236 che a tal fine è integrato del predetto importo.
g) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
In attuazione di tale previsione il Comune resistente adottava deliberazione consiliare n.25 del 25.07.2007 con cui definiva la dotazione e programmazione annuale triennale del fabbisogno di personale (cfr. doc. n. 3 prod. resistente) ed in cui decideva di stabilizzare due unità mediante l’inquadramento nella categoria professionale A. Con delibera di giunta comunale n.56 del 30.06.2008 procedeva alla stabilizzazione dei due resistenti escludendo il ricorrente con la seguente motivazione”……ritenuto dare atto che l’esclusione del terzo lavoratore LSU dalla presente stabilizzazione avviene in ragione del fatto che il medesimo aveva chiesto ed ottenuto la sospensione dell’attività LSU per un anno con ciò creando non pochi problemi nell’attuazione del progetto…” Rileva a riguardo parte ricorrente come la delibera sia illegittima perché adotta due diversi criteri selettivi: il criterio dell’anzianità di servizio per preferire il Delli Caprini mentre quello meritocratico per preferire il Ciolli, contrariamente a quanto previsto dalla circolare ministeriale del 05.06.2007. prot. 14/6105 (cfr. doc. 16 prod. ric.),pur richiamata nella delibera n.56. che faceva riferimento al criterio dell’anzianità di servizio quale unico criterio per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Parte resistente. invece, afferma la correttezza dell’operato evidenziando che il requisito dell’anzianità di servizio poteva anche non essere l’unico impiegato per la stabilizzazione degli LSU, così come disposto dalla nota del Ministero del Lavoro, del luglio 2008 (cfr. doc. 11 prod. Resistente) che attribuisce preliminarmente rilevanza al profilo professionale e, in seconda istanza, a quello della anzianità. Orbene, rileva il giudicante come la contestazione sollevata dal a resistente sia astrattamente fondata ma non mutabile al caso di specie. Non ignora, infatti, il Tribunale che rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione non limitarsi, nel corso della procedura di stabilizzazione. all’adozione del criterio dell’anzianità per la selezione degli stabilizzandi ma che la stessa possa considerare le professionalità necessarie nell’organico in forza, in considerazione, anche delle scoperture. Tale principio opera non solo in virtù della nota ministeriale prot. n. 14/8687 summenzionata (doc.11 prot. resistente) ma anche in virtù dello stesso dato normativo e, segnatamente, dell’art. 161. 56/1987 statuisce per quanto qui rileva “ Le amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomi gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali oer i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego”. Dal momento che la delibera n.25 del 2007, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale. sub specie di stabilizzazione dei lavoratori’ socialmente utili, si limita ad indicare il numero degli LSU da stabilizzare (n.2) e la categoria professionale (A ) richiamando il dato normativo summenzionato (ergo l’art. 1 co.1156 della l. 296/06). in assenza di ulteriori criteri indicati nel bando, che come noto costituisce l’ atto attraverso il quale l’amministrazione si auto vincola, non possono che ritenersi operativi ai fini dell’individuazione degli stabilizzandi i criteri legali. Rileva. invece, il Tribunale come la delibera n.25/07 (doc. n. 3 prod. resistente). prodromica alla procedura di stabilizzazione degli LSU non contenga tra i criteri selettivi quello concernente la qualifica professionale o,meglio, palesa la necessità, stante la vacanza di due posti in organico cat. A. operaio comune ma null’altro aggiungere. Ebbene, la delibera n.56 del 2008 di esclusione dell’odierno istante è contestata proprio perché adottata secondo una motivazione carente oltre che illogica ed illegittima che di seguito si riporta” ritenuto altresì, di assumere dei tre lavoratori socialmente utili da questo Ente utilizzati con apposito progetto, soltanto i signori Delli Caprini Domenico e Ciolli Assuntino e ciò sulla base dei seguenti criteri selettivi:
– Il sig. Delli Caprini Domenico in virtù del requisito dell’ordine dell’anzianità di servizio dell’attività di LSU;
– Il sig. Ciolli Assuntino in virtù delle mansioni effettivamente svolte e all’utilità del lavoratore.
Ritenuto di dover dare atto che l’esclusione del terzo lavoratore LSU della presente stabilizzazione avviene in ragione del fatto che il medesimo aveva chiesto ed ottenuto sospensione dell’attività lsu per un anno. Con ciò creando problemi nell’attuazione del progetto a taal uopo approvato. Parte resistente solo in questa sede evidenzia, tuttavia che la scelta fu sorretta da diverse moivazioni quali la diversa qualifica professionale. rivestita dal ricorrente. Tale eccezione è priva di pregio ad avviso del giudicante per diverse ragioni. In primis giova rimarcare che, come è noto,il processo di -stabilizzazione- del personale impiegato nei progetti LSU è regolato dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) summenzionata che contiene disposizioni a carattere speciale e derogatorio rispetto a quelle che disciplinano, ordinariamente, il reclutamento del personale alle dipendenze della pubbliche amministrazioni. Orbene,nel momento i cui l’amministrazione decida di procedere alla stabilizzazione può farlo nell’osservanza dei criteri legali. Nella specie. come innanzi evidenziato, i criteri legali sono rappresentati dalla anzianità di iscrizione e dalla qualifica professionale rivestita. Dalla documentazione versata in atti non emerge che l’istante non avesse la qualifica professionale richiesta perché, se così fosse stato avrebbe potuto il Comune scegliere di non Stabilizzarlo. L’adozione, invece. della motivazione di esclusione innanzi richiamata che esula sia dal profilo dell’anzianità di servizio (superiore – circostanza contestata non specificamente ed in termini probabilistici- a quella di Ciolli) sia dalla qualifica professionale e,viceversa, riconducibile ad una sorta di carenza di affidabilità dell’istante per aver in precedenza chiesto, ed ottenuto, in quanto rientrante neì suoi diritti, un periodo di sospensione dal progetto di lavoratore, rende del tutto illegittima là motivazione sotto tale profilo, con conseguente illegittimità della procedura adottata ed in particolare. della delibera n. 56 del 2008. Va, peraltro, rimarcato che nulla eccepivano sul punto gli altri resistenti che,scegliendo, dì rimanere contumaci non prendevano posizione espressa al riguardo. Ne consegue, quindi, che giusta la violazione del criterio legale previsto per la stabilizzazione, previa disapplicazione della delibera n. 56 del 30.06.2008, non può che essere riconosciuto il diritto dell’istante all’ammissione nel posto di lavoro sin dal 30.06.20008 (data della delibera) con conseguente obbligo dell’amministrazione convenuta all’adozione di tutti gli atti consequenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQMil Giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione
a) previa disapplicazione della delibera n. 56 del 30 giugno 2008 dichiara il diritto di Cicarelli Antonio all’immissione nel posto di lavoro sin dal 30 giugno 2008;
b)condanna il Comune di Capriati al Volturno, in persona del legale rappr. p.t.al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.309.00 di cui 2.008,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capita Vetere. 2 dicembre 2015 Il Giudice Dr.ssa Valentina Ricchezza
a) Entro tre dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro., adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale dì coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche’ alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, è istituito, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede. per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nei limiti di 10 milioni di euro annui:
b) Sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291 e successive modificazioni:
c) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro:
d) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008:
e) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili,nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
f) In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n.468 e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n.56 e successive modificazioni procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di cui all’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere, dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7del decreto – legge 20 maggio 1993.n.148 convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.236 che a tal fine è integrato del predetto importo.
g) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
In attuazione di tale previsione il Comune resistente adottava deliberazione consiliare n.25 del 25.07.2007 con cui definiva la dotazione e programmazione annuale triennale del fabbisogno di personale (cfr. doc. n. 3 prod. resistente) ed in cui decideva di stabilizzare due unità mediante l’inquadramento nella categoria professionale A. Con delibera di giunta comunale n.56 del 30.06.2008 procedeva alla stabilizzazione dei due resistenti escludendo il ricorrente con la seguente motivazione”……ritenuto dare atto che l’esclusione del terzo lavoratore LSU dalla presente stabilizzazione avviene in ragione del fatto che il medesimo aveva chiesto ed ottenuto la sospensione dell’attività LSU per un anno con ciò creando non pochi problemi nell’attuazione del progetto…” Rileva a riguardo parte ricorrente come la delibera sia illegittima perché adotta due diversi criteri selettivi: il criterio dell’anzianità di servizio per preferire il Delli Caprini mentre quello meritocratico per preferire il Ciolli, contrariamente a quanto previsto dalla circolare ministeriale del 05.06.2007. prot. 14/6105 (cfr. doc. 16 prod. ric.),pur richiamata nella delibera n.56. che faceva riferimento al criterio dell’anzianità di servizio quale unico criterio per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Parte resistente. invece, afferma la correttezza dell’operato evidenziando che il requisito dell’anzianità di servizio poteva anche non essere l’unico impiegato per la stabilizzazione degli LSU, così come disposto dalla nota del Ministero del Lavoro, del luglio 2008 (cfr. doc. 11 prod. Resistente) che attribuisce preliminarmente rilevanza al profilo professionale e, in seconda istanza, a quello della anzianità. Orbene, rileva il giudicante come la contestazione sollevata dal a resistente sia astrattamente fondata ma non mutabile al caso di specie. Non ignora, infatti, il Tribunale che rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione non limitarsi, nel corso della procedura di stabilizzazione. all’adozione del criterio dell’anzianità per la selezione degli stabilizzandi ma che la stessa possa considerare le professionalità necessarie nell’organico in forza, in considerazione, anche delle scoperture. Tale principio opera non solo in virtù della nota ministeriale prot. n. 14/8687 summenzionata (doc.11 prot. resistente) ma anche in virtù dello stesso dato normativo e, segnatamente, dell’art. 161. 56/1987 statuisce per quanto qui rileva “ Le amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomi gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali oer i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego”. Dal momento che la delibera n.25 del 2007, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale. sub specie di stabilizzazione dei lavoratori’ socialmente utili, si limita ad indicare il numero degli LSU da stabilizzare (n.2) e la categoria professionale (A ) richiamando il dato normativo summenzionato (ergo l’art. 1 co.1156 della l. 296/06). in assenza di ulteriori criteri indicati nel bando, che come noto costituisce l’ atto attraverso il quale l’amministrazione si auto vincola, non possono che ritenersi operativi ai fini dell’individuazione degli stabilizzandi i criteri legali. Rileva. invece, il Tribunale come la delibera n.25/07 (doc. n. 3 prod. resistente). prodromica alla procedura di stabilizzazione degli LSU non contenga tra i criteri selettivi quello concernente la qualifica professionale o,meglio, palesa la necessità, stante la vacanza di due posti in organico cat. A. operaio comune ma null’altro aggiungere. Ebbene, la delibera n.56 del 2008 di esclusione dell’odierno istante è contestata proprio perché adottata secondo una motivazione carente oltre che illogica ed illegittima che di seguito si riporta” ritenuto altresì, di assumere dei tre lavoratori socialmente utili da questo Ente utilizzati con apposito progetto, soltanto i signori Delli Caprini Domenico e Ciolli Assuntino e ciò sulla base dei seguenti criteri selettivi:
– Il sig. Delli Caprini Domenico in virtù del requisito dell’ordine dell’anzianità di servizio dell’attività di LSU;
– Il sig. Ciolli Assuntino in virtù delle mansioni effettivamente svolte e all’utilità del lavoratore.
Ritenuto di dover dare atto che l’esclusione del terzo lavoratore LSU della presente stabilizzazione avviene in ragione del fatto che il medesimo aveva chiesto ed ottenuto sospensione dell’attività lsu per un anno. Con ciò creando problemi nell’attuazione del progetto a taal uopo approvato. Parte resistente solo in questa sede evidenzia, tuttavia che la scelta fu sorretta da diverse moivazioni quali la diversa qualifica professionale. rivestita dal ricorrente. Tale eccezione è priva di pregio ad avviso del giudicante per diverse ragioni. In primis giova rimarcare che, come è noto,il processo di -stabilizzazione- del personale impiegato nei progetti LSU è regolato dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) summenzionata che contiene disposizioni a carattere speciale e derogatorio rispetto a quelle che disciplinano, ordinariamente, il reclutamento del personale alle dipendenze della pubbliche amministrazioni. Orbene,nel momento i cui l’amministrazione decida di procedere alla stabilizzazione può farlo nell’osservanza dei criteri legali. Nella specie. come innanzi evidenziato, i criteri legali sono rappresentati dalla anzianità di iscrizione e dalla qualifica professionale rivestita. Dalla documentazione versata in atti non emerge che l’istante non avesse la qualifica professionale richiesta perché, se così fosse stato avrebbe potuto il Comune scegliere di non Stabilizzarlo. L’adozione, invece. della motivazione di esclusione innanzi richiamata che esula sia dal profilo dell’anzianità di servizio (superiore – circostanza contestata non specificamente ed in termini probabilistici- a quella di Ciolli) sia dalla qualifica professionale e,viceversa, riconducibile ad una sorta di carenza di affidabilità dell’istante per aver in precedenza chiesto, ed ottenuto, in quanto rientrante neì suoi diritti, un periodo di sospensione dal progetto di lavoratore, rende del tutto illegittima là motivazione sotto tale profilo, con conseguente illegittimità della procedura adottata ed in particolare. della delibera n. 56 del 2008. Va, peraltro, rimarcato che nulla eccepivano sul punto gli altri resistenti che,scegliendo, dì rimanere contumaci non prendevano posizione espressa al riguardo. Ne consegue, quindi, che giusta la violazione del criterio legale previsto per la stabilizzazione, previa disapplicazione della delibera n. 56 del 30.06.2008, non può che essere riconosciuto il diritto dell’istante all’ammissione nel posto di lavoro sin dal 30.06.20008 (data della delibera) con conseguente obbligo dell’amministrazione convenuta all’adozione di tutti gli atti consequenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQMil Giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione
a) previa disapplicazione della delibera n. 56 del 30 giugno 2008 dichiara il diritto di Cicarelli Antonio all’immissione nel posto di lavoro sin dal 30 giugno 2008;
b)condanna il Comune di Capriati al Volturno, in persona del legale rappr. p.t.al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.309.00 di cui 2.008,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capita Vetere. 2 dicembre 2015 Il Giudice Dr.ssa Valentina Ricchezza
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