Piana M.Verna. Anche il TAR dice ‘no’ al ‘cavaiolo’ Iannotta, condannato su tutti i fronti
sopprimendola dal comparto cosiddetto C06CE01.
Gaetano Iannotta quindi, a tal proposito si è rivolto, tramite i suoi legali, Valeria Verde e Giovanni Actis, al Tar, contro la Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosaria Palma, chiedendo l’annullamento della delibera n. 493 del 20marzo 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 6 aprile 2009 e dell’allegata relazione della regione Campania, settore Provinciale del genio civile di Caserta, nella parte in cui ha disposto la soppressione del comparto C06CE01 – Comune di Piana di Monte Verna.
I fatti:
Con ricorso notificato il 3 giugno 2009, Gaetano Iannotta ha impugnato la delibera regionale in epigrafe indicata, con la quale la Regione ha disposto la soppressione del comparto estrattivo di calcare “C06CE-01” al cui interno è situata una cava di sua proprietà.
Il ricorrente lamentava che la suddetta area, in quanto oggetto di precedente perimetrazione nel 2007 (delibera n. 323), non avrebbe dovuto essere declassificata perdendo la natura di area estrattiva.
A tale proposito, ha sollevato un’unica complessa doglianza nella quale lamenta sia profili formali (incompetenza della Giunta regionale) che violazioni di vario tipo – violazione artt. 9, 10 e 21 octies della l. 241/90, violazione l.r. 54/85 e del PRAE Campania, eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza Iannotta lamentava che la perimetrazione del comparto sopra indicato, avvenuta nel 2007 in attuazione del PRAE, sarebbe avvenuta in violazione delle norme sulla competenza (essendo stato l’atto adottato dalla Giunta regionale anziché dal Consiglio), senza l’istruttoria prevista dall’art. 2 della l.r. 54/85, impendendo al ricorrente di partecipare al procedimento.
Solleva inoltre, nel merito, una serie di critiche alla decisione assunta circa la soppressione del comparto.
La Regione Campania si è costituita rilevando che la perimetrazione del 2007 aveva esplicitamente natura provvisoria, come pure riconosciuto dalla sentenza di questa Sezione n. 420/2014.
La Regione ha approvato la perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi in provincia di Caserta, in attuazione degli artt. 21, 25 e 89 NTA del PRAE, con esclusione di ulteriori aree gravate da vincoli, tra cui, quelli comprendenti le aree boschive e di ulteriori aree soggette a vincolo derivante da uso civico.
Ha altresì ribadito la competenza della Giunta regionale.
Quindi i giudici del Tar per le suesposte ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza che sia necessario esaminare le restanti censure e quindi hanno condannato Gaetano Iannotta al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Campania, che liquida in euro mille.
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