Piedimonte Matese. Riscossione tributi: ideale la sinergia pubblico-privato? il parere di una nota società
gli Enti locali possono decidere di gestire autonomamente le attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate o possono affidare in concessione il potere impositivo ai Concessionari iscritti all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali previsto dall’articolo 53 del D.l.gs. 446/97.
L’affidamento in concessione comporta l’esercizio in capo al Concessionario del potere pubblicistico di imposizione, sostituendosi questi all’Ente locale nell’espletamento dell’attività impositiva.
La gestione diretta lascia all’Ente il potere impositivo con la conseguenza che gli uffici devono porre in essere tutte le attività necessarie alla corretta gestione del processo impositivo.
Una serie di fattori contingenti fanno sì che a volte gli Uffici, per carenze di personale, di attrezzature e di software, non sono in grado assolvere pienamente a tutte le attività necessarie all’attuazione della corretta attività impositiva.
La società Aerarium srl offre appunto servizi di supporto a quegli Enti che hanno deciso di effettuare la gestione diretta delle entrate ed hanno necessità di attività specialistiche, tecnico-informatiche, gestionali comunque collegate ai tributi ed alle entrate extra tributarie di competenza comunale quali, a titolo esemplificativo, elaborazioni software, assistenza, creazione e bonifica di banche dati, elaborazione di flussi di stampa, predisposizione di recapiti, eccetera.
I servizi svolti sono da intendersi complementari ed ausiliari all’attività di accertamento e riscossione che sono effettuate direttamente dall’Ente nella persona del Funzionario Responsabile, che è l’unico titolare del potere di imposizione e che quindi provvederà all’emissione, alla notifica e all’incasso degli avvisi di accertamento e alla richiesta di notizie ai contribuenti.
Leggendo, con un minimo di attenzione e senza volontà distorsiva, gli atti di affidamento oggetto di notizie di stampa, si evince chiaramente che le attività svolte dalla società Aerarium s.r.l. si sostanziano in mere attività di supporto e in nessun caso alla società Aerarium srl è stato trasferito il potere pubblicistico di sostituirsi ad alcun Ente nel riscuotere o accertare le entrate allo stesso spettanti.
L’utilizzo di servizi di supporto da parte degli Enti nell’ambito della gestione delle entrate è una pratica ricorrente delle amministrazioni che oggi, valutando l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa, preferiscono avere il pieno controllo dei propri flussi tributari senza affidare a terzi la concessione della potestà impositiva.
Se si osserva il panorama delle gare pubblicate e celebrate negli ultimi anni si assiste alla crescita esponenziale delle gare per attività di supporto.
Sulla legittimità degli Enti di utilizzare lo strumento del supporto si sono già avute importanti pronunce che dirimono chiaramente eventuali dubbi potessero sorgere in merito.
L’ANAC con il parere n. 170 del 23 ottobre 2013 ha avuto modo di evidenziare che per le “attività di mero “supporto” – da svolgersi sempre sotto il controllo e la direzione dei responsabili dei Servizi degli Enti interessati, con l’utilizzo dei software gestionale degli Enti, osservandone indicazioni e prescrizioni e garantendo la presenza all’interno degli Uffici – deve ritenersi non necessario il requisito dell’iscrizione all’ “Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, previsto dall’art. 53 D.lvo 15 dicembre 1997, n. 446 (Deliberazione n. 14 del 3 aprile 2008).
Tale iscrizione, infatti, è necessaria per il caso in cui venga affidato ad un soggetto privato l’espletamento dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, ma non può estendersi al caso – come il nostro – in cui venga appaltata esclusivamente l’attività di mero supporto all’esercizio del potere tributario, che il Comune tuttavia mantenga nell’ambito del proprio diretto esercizio (cfr. Cons. St. 7 aprile 2006, n. 1878).
Nel recente parere n. 90 del 27 maggio 2015, esteso dal Presidente dell’Autorità, dottor Raffaele Cantone, l’ANAC chiarisce che le attività di supporto “non attengono all’attività di riscossione e non attribuiscono all’affidatario funzioni pubblicistiche, bensì consistono in un’attività di supporto all’accertamento e al recupero dei tributi, restando in capo all’ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell’attività e all’emanazione di direttive comunali”.
Quanto al profilo della iscrizione all’albo dei soggetti riscossori, nello stesso parere è ulteriormente specificato come “la posizione consolidata di questa Autorità, nonché della giurisprudenza amministrativa ritiene che la previsione di tale requisito sia necessaria solo per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e non anche in caso di attività di mero supporto ad esse, in cui il potere tributario resta di pertinenza del comune (cfr. parere n. 170 del 23 ottobre 2013 Consiglio di Stato, sentenza n. 1999 del 20 aprile 2015)”.
(Lettera Aperta – Archiviata in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)