S.Potito Sannitico. Il Comune ‘condona’ un bagno abusivo ma viene ‘stangato’ due volte dal TAR: arriva il commissario?

giudice-15x10_toga-carte-11Arriva (forse) all’epilogo, dopo il secondo ordine del TAR, una controversia che si trascina da ben otto anni,

quando il tale Marcellino Rapa, secondo le rimostranze della controparte, Vittoria Rapa, costruì a San Potito Sannitico un bagno ritenuto totalmente abusivo e, successivamente sanato dal Comune nel 2007.

La ricorrente, Vittoria Rapa, impugnava quella sanatoria concessa a Marcellino Rapa innanzi al Tar e il giudizio si concludeva con sentenza della Sez. VIII, n.1183 del 25.2.2014, che annullava l’atto gravato, cioè la sanatoria concessa dal Comune.
Successivamente, però, l’Amministrazione comunale rimaneva inerte, nonostante la parte ricorrente avesse diffidato la stessa a porre in esecuzione l’effetto conformativo della sentenza, adottando i provvedimenti del caso.
La medesima parte ricorrente, ovvero Vittoria Rapa, con ricorso notificato il 10 novembre dello scorso anno chiedeva disporsi l’ottemperanza della sentenza in questione, nonché il risarcimento “dei danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)”.
Sempre la parte ricorrente depositava, il 15 gennaio, copia dell’ordinanza prot. 6267, del 27.11.2014 con la quale il Comune di San Potito Sannitico, prendendo atto dell’intervenuto annullamento del titolo edilizio, ordinava la demolizione delle opere in questione.
Successivamente, tuttavia, il Comune intimato non provvedeva alla materiale esecuzione del disposto.
Durante la discussione della causa, i giudici del Tar chiarivano che il ricorso prodotto da Vittoria Rapa è fondato e merita accoglimento e deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, ponendo in essere i successivi atti consequenziali al provvedimento di riduzione in pristino adottato in considerazione dell’intervenuto titolo abilitativo. 
L’Amministrazione darà quindi esecuzione alla predetta sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa delle presente pronuncia.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Caserta (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso a quanto necessario in sostituzione dell’inadempiente Amministrazione ed a spese di quest’ultima.
Il compenso al commissario ad acta sarà liquidato dal Tribunale all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione relativa all’attività da lui posta in essere.
Per quanto riguarda la domanda “risarcitoria”, sebbene la parte ricorrente abbia formulato il ricorso in modo ambiguo , si stabilisce che dovrà essere corrisposta alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., una somma di 30 euro per ogni giorno di perdurante inadempimento dell’amministrazione intimata: a partire dal primo giorno successivo alla data di comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza e fino allo scadere del prefissato termine di novanta giorni per la presentazione dell’istanza di attivazione sostitutiva del commissario ad acta. 
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di San Potito Sannitico di dare esecuzione alla sentenza azionata di cui in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della sentenza, nei termini indicati in parte motiva.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il Comune di San Potito Sannitico, per il caso di inottemperanza perdurante oltre i termini indicati in motivazione, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme specificate sempre in motivazione, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e, c.p.a.
Condanna il Comune di San Potito Sannitico al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro milleduecento, oltre IVA e CPA.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(News archiviata in #TeleradioNews © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News

tel. (+39) 0823 862832; 333 148 1414 - 393 2714042 - 334 539 2935; mail to: info@tr-news.it - info@teleradio-news.it - http://teleradionews.info - web: www.tr-news.it - htps://www.teleradio-news.it e vari siti web collegati

Lascia un commento