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Piedimonte Matese. Ospedale: disagi intollerabili per la registrazione dei neonati

je+suis-11x15-charlie-12Dall’inizio dell’anno 2014 presso l’ospedale di Piedimonte Matese si registra una prassi ritenuta non corretta o comunque inopportuna da parte di tanti genitori dei bambini nati presso quel nosocomio, costretti a recarsi di persona presso l’ufficio comunale di Anagrafe e Stato Civile per far “registrare” il neonato, che altrimenti non potrebbe essere dimesso!

Disagi immaginabili, in particolare, per mamme appena operate e con ferite ancora “aperte” come per padri costretti a prendere un giorno di ferie oltre che documentarsi sull’inerente procedura.

 Proprio chi è già soggiaciuto a tale trafila assicura che, sul punto, la legge è chiara: ciascun ospedale, o clinica, è legittimata a sostituirsi all’Ufficio Anagrafe per registrare e quindi comunicare al Comune ogni nuova nascita: perché al nosocomio matesino non è questa la prassi? Per favorire forse le cliniche private?
Auspicando un riscontro chiarificatore, o meglio provvedimenti risolutivi e positivi per la comunità, riportiamo di seguito, a beneficio di eventuali disinformati, i chiarimenti del preposto dicastero:
A seguito dell’entrata in vigore della legge n.127/97, questa Direzione Generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha emanato una prima serie di istruzioni (con annessi moduli per i Centri di nascita) per consentire agli organismi interessati di dare risposte tendenzialmente uniformi alle numerose problematiche recate dalle nuove norme.
Con la stessa lettera circolare si faceva, peraltro, espressa riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai moduli) quali necessarie e/o opportune sulla base dei concreti riscontri operativi e delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori del settore.
A scioglimento di tale riserva, appare opportuno impartire le istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che possano essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima fase (quali prospettati da più parti, sia con formali quesiti che telefonicamente) riguardanti per lo più le dichiarazioni rese nei Centri di nascita e nei Comuni di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di carattere generale.
1. Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto. E’ fondamentale che tra le Direzioni Sanitarie e i Comuni ai quali vanno trasmesse le dichiarazioni di nascita si raggiungano al più presto precisi accordi, anche informali, per ottenere un migliore coordinamento delle rispettive attività ed un più tempestivo ed efficace collegamento tra le loro eventuali reti informatiche.
2. Poiché non può escludersi che il processo verbale raccolto presso i centri di nascita possa, per qualsiasi motivo, andare distrutto o smarrito durante la trasmissione al Comune competente a trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario che copia di tale importante documento resti conservata presso le Direzioni Sanitarie: queste provvederanno, pertanto, a che il processo verbale delle dichiarazioni di nascita rese presso le proprie sedi venga sempre redatto in duplice esemplare, uno dei quali (da valere come originale) verrà trasmesso al Comune competente e l’altro (da valere come copia autentica) verrà invece conservato agli atti delle medesime direzioni sanitarie, per ogni sua eventuale futura utilizzazione ad ogni fine consentito.
Entrambi gli esemplari devono essere perciò regolarmente sottoscritti.
3. Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovrà svolgere, ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all’ufficiale di stato civile dall’art. 72 dell’Ordinamento dello stato civile in materia di imposizione del nome al neonato.
4. Se un bambino nasce morto o se, nato vivo, muore prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non può essere raccolta presso il Centro di nascita ma deve essere resa, in entrambi i casi, all’ufficiale dello stato civile del Comune di nascita: ai sensi dell’art. 74 dell’Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale di stato civile.
5. Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all’estero, italiani o stranieri che siano, la dichiarazione di nascita resa nel centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita, poiché è in tale Comune che deve essere effettuata la trascrizione.
Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’AIRE di un qualsivoglia Comune italiano: infatti, ai sensi della L. 470/88, le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) tenute dai Comuni sono finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi schedari, le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono.
Sicché (in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, lettera b della citata L. 470/88) la nascita di un bambino da genitori iscritti all’AIRE dovrà necessariamente essere trascritta nel Comune di nascita: sarà poi l’ufficiale di stato civile che trascrive l’atto a darne la dovuta comunicazione al Comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.
6. Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al Comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se questi sono residenti in Comuni diversi, a quello di residenza della madre.
7. La possibilità di dichiarare la nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta costituisce una deroga eccezionale al principio generale che tale dichiarazione va fatta dinanzi al competente ufficiale di Stato Civile.
Pertanto il termine di tre giorni fissato dal legislatore per esercitare tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile.
Dopo i tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà più essere dichiarata presso il Centro di nascita ma dovrà essere dichiarata (nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all’ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino.
8. L’ufficiale dello Stato Civile cui viene trasmessa dal centro di nascita, per la trascrizione, la dichiarazione di nascita, provvederà sollecitamente con qualsiasi mezzo utile, a confermare alla direzione sanitaria l’avvenuta ricezione.
9. Ove nell’Ospedale o nella Casa di cura nasca un bambino figlio naturale di madre che non può riconoscerlo (perché non ha compiuto il sedicesimo anno di età: art. 250, comma 5, codice civile) il bambino dovrà essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale ultra sedicenne.
10. Nella lettera circolare del 23/5/97 (a fol. 7) è stato previsto che l’ufficiale dello Stato Civile, una volta ricevuta la dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di nascita, dovesse trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il Modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con l’eliminazione della parte relativa ai testimoni.

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