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Alife. Per una parcella non pagata di 3000 euro, il Comune, condannato, rischia anche il commissariamento

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Ha dovuto adire il Tar, l’avvocato Mario Barretta per vedere riconosciute le sue ragioni

che già avevano ottenuto il suggello di un altro Giudice in precedenza, per vedersi rimborsata la parcella di 3.000 euro oltre ad altri 450 euro sempre a titolo di compensi professionali.
La vicenda iniziò il 27 gennaio 2012, quando il Giudice di Pace di Napoli intimava al Comune di Alife il pagamento, in favore di Barretta Mario, della somma di 3.000 euro, oltre interessi, dovuta a titolo di compensi professionali, nonché di ulteriori 455,50 euro per spese, diritti e onorari di lite, oltre IVA e CPA.
Ma nulla si mosse e quindi il 26 gennaio 2015 Barretta agì per l’ottemperanza al predetto provvedimento monitorio, notificato, con formula esecutiva, il 9 ottobre 2012 al Tribunale Amministrativo della Campania.
Richiedeva, altresì, la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato (c.d. astreinte).
Il Comune di Alife non si costituiva in giudizio.
Nell’udienza, veniva dichiarato fondato il ricorso di Barretta e accolto per le ragioni su illustrate.
Innanzitutto deve rilevarsi che – come documentato dal Barretta – il decreto ingiuntivo n. 915/2012 non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica in forma esecutiva (avvenuta il 9 ottobre 2012), prescritto dall’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997; che perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza (sull’esperibilità di tale rimedio in ipotesi di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo a guisa di giudicato, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2007, n. 6274; 5 settembre 2008, n. 10056).
E’, pertanto, ravvisabile, in capo all’amministrazione intimata, l’obbligo di eseguire il pagamento della sorte capitale, degli interessi (a decorrere dall’emissione del provvedimento monitorio azionato), delle spese processuali e degli oneri accessori, come indicati e liquidati nel decreto ingiuntivo in epigrafe, nonché delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo medesimo, trattandosi di esborso sostenuto a motivo del ritardo nel pagamento, sicché deve essere restituito al creditore procedente a titolo di posta risarcitoria.
In merito alle spese successive all’emissione del provvedimento monitorio, e come tali non liquidate nello stesso, occorre precisare che, in sede di esecuzione, può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche (e nei limiti) delle spese accessorie.
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Non sono dovute, invece, eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata, disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione (segnatamente civile) diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’azionato provvedimento monitorio sono, pertanto, dovuti limitatamente alle voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le cennate spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omni comprensiva delle suindicate spese di lite.
Il Comune di Alife dovrà, quindi, eseguire il decreto ingiuntivo n. 915/2012 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, dando corso al pagamento delle somme di denaro spettanti al ricorrente.
In caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del suindicato termine di 60 giorni, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania – SAUR Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte (da comunicare anche all’amministrazione esecutata), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’amministrazione in epigrafe e vengono fin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma in esito all’espletamento della propria funzione, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
In linea col recente indirizzo che ammette la previsione di penalità di mora in ipotesi di mancato pagamento di somme di denaro, e tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, nonché delle connesse ragioni equitative, dovrà essere, inoltre, corrisposta alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., una ulteriore somma di € 20 per ogni giorno di perdurante inadempimento dell’amministrazione intimata, a partire dal primo giorno successivo alla data di comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza e fino allo scadere del prefissato termine di 60 giorni per la presentazione dell’istanza di attivazione sostitutiva del commissario ad acta; – dalla data di avvenuta presentazione di tale istanza (comunicata anche all’amministrazione inottemperante) e fino all’insediamento del commissario ad acta.
Per questi motivi Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza; nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania – SAUR Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
determina fin d’ora in € 600 il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento del relativo incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
condanna il Comune di Alife, per il caso di inottemperanza perdurante oltre i termini indicati in motivazione, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme specificate sempre in motivazione, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e, cod. proc. amm.;
condanna, altresì, il Comune di Alife al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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