Caiazzo. Affissioni, si cambia: il sindaco dispone ‘rotazione’ e riduzione’ dei necrologi

Affissioni selvagge: pugno duro del sindaco Sgueglia, ma chi controlla i controllori? Ignaro probabilmente che anche gli avvisi del Comune sono sprovvisti del prescritto bollo

con date atte a comprovarne il periodo di validità, il sindaco di Caiazzo, Tommaso Sgueglia, ha emanato un’ordinanza atta a reprimere nell’ambito cittadino il malcostume delle affissioni selvagge.

Rilevato che in occasione di promozioni commerciali, matrimoni, manifestazioni ed altre ricorrenze o circostanze varie è invalsa l’abitudine di rendere noti tali eventi con l’affissione o collocazione di locandine, manifesti e annunci su pareti di edifici pubblici o privati, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, delle pensiline a servizio del trasporto pubblico locale, della bacheche comunali e in altri luoghi comunque non autorizzati, col documento impositivo diffuso lunedì 22 giugno sulla base delle vigenti norme di legge poiché la conseguenza di tale comportamento è un intollerabile degrado del decoro urbano, seriamente compromesso dal fatto che il materiale affisso, o comunque collocato, mediante l’utilizzo di nastro adesivo, resta abbandonato anche quando la ricorrenza, la promozione o la manifestazione a cui si riferiscono è passata.

Il sindaco, quindi, per conto della Pubblica Amministrazione da lui guidata, ha ritenuto opportuno e necessario adottare provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano compromesso dalle citate affissioni emanando appunto un’ordinanza di seguito riportata per sommi capi:
VISTO
l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 introdotto dall’articolo 16 della Legge n. 3 del 2003,il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ; 
RICHIAMATI
 altresì gli artt.14 e 15 del D.l.gs. 30.04.1992 n. 285; 
EVIDENZIATO
in particolare, il contenuto dell’art. 15 del D.lgs. sopra richiamato il quale dispone che: su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale ( c. 1°, lett. b)”… chiunque viola tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 a Euro 169,00; da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese; 
ATTESA
la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge: 
ORDINA: 
1) è vietata in tutto il territorio comunale, l’affissione e/o collocazione di locandine, manifesti pubblicitari di qualsiasi genere, annunci di matrimonio, annunci funebri e di altre ricorrenze, su pareti di edifici pubblici o privati, su pali della pubblica illuminazione, delle pensiline a servizio del trasporto pubblico locale ed in altri luoghi comunque non autorizzati; 
– Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.
Il verbale di accertamento contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
Per l’applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689;
2) è vietata in tutto il territorio comunale, l’affissione e/o collocazione di locandine, manifesti adesivi e annunci direttamente sui segnali stradali e manufatti attinenti. 
– Chiunque viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 ad Euro 169,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.
Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.
Per l’applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni dal Titolo VI del D.Lgs. 30.04,1992 n. 285.
Qualora non sia stato possibile individuare l’autore della violazione, gli organi di polizia potranno avviare opportuni accertamenti previsti dalla legge (art 13 L. 689 /81) al fine di verificare se nei confronti delle persone interessate alle ricorrenze, i cui nomi o immagini sono riportate sulle locandine, manifesti e annunci, vi sia una responsabilità solidale nella violazione accertata (art 6 Legge 689/81) applicando se del caso le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza.
Fatto salvo l’eventuale applicazione di norme penali, le violazioni sopra rubricate possono concorrere con le violazione previste dal D.Lgs. 507/1993 e del T.U.L.P.S. 
Il presente provvedimento non trova applicazione nell’ipotesi di affissione effettuata su pali di illuminazione pubblica, fermo restando il divieto per gli altri siti indicati nelle premesse (pali della segnaletica stradale, delle pensiline, della bacheche ed in altri luoghi comunque non autorizzati), alle condizioni dettate da: 
– ordine pubblico e pubblica sicurezza e regolamentazione della circolazione stradale; – provvedimenti extra ordine, contingibili ed urgenti; – avvisi di pubblica utilità effettuati dalle aziende che erogano servizi pubblici. 
Resta inteso che terminato il periodo di efficacia dei provvedimenti/avvisi sopra indicati l’Organo pubblico/le Aziende di pubblica utilità dovranno provvedere nel termine di 15 gg. dalla scadenza degli stessi alla loro rimozione e a proprie spese. 
Qualora entro detto termine non si sia provveduto alla rimozione si procederà nei confronto di tali soggetti come previsto al punto 1 della presente ordinanza. 
DISPONE
Le imprese di Onoranze Funebri che operano sul territorio caiatino, e chiunque abbia interesse per le affissioni di manifesti di lutto nel Comune di Caiazzo, avranno l’obbligo di rispettare le nuove dimensioni dei predetti manifesti che dovranno necessariamente essere le seguenti cm 35 x cm 50
PRESCRIVE
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
A norma dell’art.3 e 4 della legge n.241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza chiunque ha interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Se non dovessero pensarci gli eredi, quindi, a predisporre d’ora in poi necrologi bislunghi per il caro estinto, bene faranno i morituri a predisporre tale volontà testamentaria a evitare il futuro rischio di essere raggiunti nell’aldilà – cioè sul loculo – da un conforme verbale di co-trsgressione  ed eventuale citazione in giudizio… davanti agli Inferi ovviamente…
Grazie a tale escamotage (le dimensioni standard sono di 70 x 50 centimetri) nella città del presunto buon vivere sarà raddoppiato lo spazio per comunicare le dipartite. potendo così aspirare anche al titolo cittadino del buon trapasso, ovvero avere più spazio a disposizione per i manifesti commerciali, atteso che dall’ordinanza nulla si evince quanto a bacheche distinte per le differenti esigenze.

(NB: le foto dei necrologi, prese dal web, sono esemplificative solo delle loro dimensioni, consuete e future – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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