CAIAZZO. Moglie di un noto professionista fitta il locale ed il conduttore commette un abuso edilizio. Arriva l’ordinanza di abbattimento del Comune.
L’abuso consiste nella realizzazione di una scala e l’apertura di una porta. L’accertamento tecnico risale al 25 marzo scorso…
Ancora una volta l’Ufficio Tecnico Comunale di Caiazzo, scopre l’ennesimo abuso edilizio. Lo scorso 25 marzo infatti, a seguito di un sopralluogo presso un locale terraneo il cui conduttore risulta il signor D.L., 52enne che lo ha preso in carico dalla proprietaria, la signora P.R., moglie di un notissimo professionista di Caiazzo emergeva che lo stesso affittuario aveva dato luogo, all’interno del citato locale, ai seguenti interventi edilizi: apertura, mediante demolizione parziale della muratura portante in tufo e malta, di un varco di collegamento tra il citato locale terraneo e e la confinante abitazione di proprietà dello stesso D.L.. Tale apertura, priva di rifiniture, presentava una larghezza di circa novanta centimetri ed un altezza di due metri e dieci centimetri. Inoltre, sempre secondo il verbale stilato, sarebbero stati realizzati tre gradini quale collegamento tra il piano di calpestio del locale terraneo e la citata apertura operata nella muratura portante, aventi, ognuno, una lunghezza di circa cm 70, un’altezza di circa cm 30 e una pedata di circa cm 25. Quindi veniva riscontrato dalla medesima relazione di accertamento tecnico, che le opere in argomento risultano realizzate in difetto del permesso di costruire e, inoltre, che le opere in argomento risultano poste in essere in difetto del nulla osta sismico come prescritto dalla vigente normativa regionale regolante l’edificazione nelle zone classificate sismiche. L’immobile oggetto dei citati interventi edilizi risulta urbanisticamente ricadere in zona omogenea classificata ‘A’ – residenziale a tutela (centro storico) – del vigente Programma di Fabbricazione. Per cui, l’Ufficio Tecnico Comunale, ha ritenuto che, in considerazione di quanto emerso, ricorrono i presupposti di fatto e diritto per ingiungere la demolizione delle opere abusive e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Ordinando quindi la signora P.R. quale proprietaria dell’immobile ed al signor D.L. quale conduttore dell’immobile e committente; di demolire, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, a proprie cure e spese, le opere in premessa individuate e descritte, realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire, entro il termine di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento emesso dall’Utc.
(Comunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)


