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Caiazzo. Dopo 6 anni il TAR dichiara illegittimo il ritiro della patente a un automobilista finito contro un palo

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Il 24 agosto 2009, percorrendo via Volturno in tenimento di Amorosi, mentre faceva ritorno presso la sua abitazione, a causa di improvviso colpo di sonno, un cittadino di Caiazzo urtava un palo dell’insegna di un distributore di carburante.
Il suo comportamento di guida faceva sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida e gli fu ritirata la patente dai Carabinieri intervenuti sul posto.
Conseguentemente, la Commissione Medica Legale di Caserta invitava il 30enne caiatino, a sottoporsi a visita medica per revisionare la patente.
Il ricorrente si sottoponeva a tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari: in data 26 febbraio 2010 (primo accertamento e rinvio a sei mesi); in data 13 settembre 2010 (secondo accertamento e rinvio ad un anno); in data 5 settembre 2011 (terzo accertamento e rinvio a due anni); infine, il caiatino, veniva sottoposto ad un quarto accertamento con un ulteriore rinnovo a tre anni.
In particolare nell’ultimo accertamento, a differenza dei precedenti, il ricorrente veniva sottoposto ad una “visita neurologica”.
Il referto esprimeva come segue: “al momento si evidenziano valori di impulsività elevata, con una modalità di gestione delle scariche pulsionali rilevata all’ipercontrollo sono possibili processi di somatizzazione, in conclusione, al momento, non si evidenziano, segni e/o sintomi psicopatologici ascrivibili ad una chiara patologia psichiatrica strutturata in atto”.
Il ricorrente ha ritenuto di impugnare tale accertamento perché, sebbene dalla parte motiva non si evincessero elementi di pazzia alla guida, veniva sottoposto ad ulteriore, estenuante e specifico controllo a tre anni.
A questo punto, rappresentato dall’avvocato Ciro Centore, il caiatino si costituiva contro l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza innanzi al Tar, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
I giudici stabilivano quindi che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono:
è importante preliminarmente evidenziale che la disposizione normativa si riferisce ai “candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope e a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”, situazione di fatto che non è assolutamente riscontrata in capo al ricorrente, come emerge dagli atti.
Il Collegio accoglieva, sospendendo nelle more il 13 marzo 2013, e inoltre, riteneva opportuno che l’amministrazione procedesse ad motivato riesame dei provvedimenti impugnati in ragione dei motivi di ricorso e dei relativi allegati documentali.
Pur tuttavia, l’amministrazione non ottemperava la statuizione dell’ordinanza cautelare n. 1813/2013, per cui tale comportamento non può che essere valutato come un modo di corroborare il convincimento del collegio giudicante, nel senso della fondatezza della prospettazione attorea.
“Infatti  -secondo i giudici – si evince un palese contrasto tra quanto è stato oggetto di accertamento in termini di idoneità alla guida, dalle cui risultanze nessuna alcuna patologia o stato di dipendenza è emersa, ed il consequenziale rinnovo al medesimo controllo a tre anni.
La manifestazione di volontà amministrativa, qualora non corrisponda ai fatti ed alle circostanze ritenuti esistenti, ne determina un’illegittimità tradizionalmente riconducibile alla figura sintomatica dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il provvedimento de quo non è inoltre corroborato da una congrua e razionale motivazione da cui vengono esplicate le ragioni giuridiche che hanno determinato l’amministrazione, nemmeno per relationem (ex art. 3, co 3 lex 241/90).
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato l’impugnato atto, salve ulteriori determinazioni amministrative.
Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato”.

(Comunicato Stampa – Elaborato – Archiviato in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

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