
Fa discutere il bando emanato a ridosso delle festività pasquali dal Comune di Caiazzo, in particolare per alcuni punti e riserve che privilegerebbero stranieri e residenti nell’hinterland vesuviano:
Il Comune di Caiazzo rende noto che è indetto ilbando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero eventualmente rendersi disponibili nell’ambito del territorio caiatino, nel corso della sua validità.
Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo di istanza – dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, devono essere sottoscritte e presentato unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (o documento equipollente) in corso di validità.
Sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Le domande, unitamente alla “scheda dei punteggi di selezione”, devono essere spedite al Comune esclusivamente a mezzo di Raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando (avvenuta il 30 marzo scorso).
Per i lavoratori emigrati all’estero, il citato termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
Nella domanda occorre indicare e dichiarare: dati del concorrente; composizione del nucleo familiare secondo i criteri specificati al successivo punto “Requisiti per la partecipazione”; situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare riferita all’anno precedente a quello corrente (dichiarazione 2014 per redditi 2013): possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando; possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui alle modalità riportate alle lettere c), d) ed e) descritte nei requisiti di partecipazione.
Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie sicchè il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l’esclusione definitiva dal concorso.
Le condizioni soggettive e oggettive che comportano attribuzione di punteggio, vanno dichiarate compilando e allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall’ufficio, con l’eventuale documentazione dimostrativa.
Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall’istante; il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni.
Colui che rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell’assegnazione eventualmente spettante.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se iscritto nelle liste della locale circoscrizione dell’impiego o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Caiazzo; i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell’ambito territoriale di questo Comune, possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all’estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
c) Non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione su uno o più alloggi adeguati alle esigenza del nucleo familiare del dichiarante, nell’ambito della provincia di Caserta. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;
d) Non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale è uguale o superiore a quella a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell’ambito di questa provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
e) Non aver ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né avere ricevuti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici; è ammesso a concorrere l’assegnatario il cui alloggio venga restituito all’ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio in precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione o in locazione semplice;
g) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, della legge 08/08/1977, n. 513);
h) Reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di pubblicazione del bando, non superiore ad € 14.038,63.
Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i seguenti valori:
1. Redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l’anno 2013 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente nonché dal coniuge o dal familiare deceduto per il quale, il concorrente o altro familiare, abbia diritto alla pensione di reversibilità. Non vanno sommati i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli,, le indennità di accompagnamento e altre simili;
2. Il 20% del valore del patrimonio immobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti possedute al 31/12/2014 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1.(vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del DPCM 07/05/1999, n. 221 come modificato e integrato dal DPCM 04/04/2001, N. 242):
- saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
- valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
- valore di partecipazioni azionarie in società.
Dall’importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono, inoltre, € 516,46 per ogni altro componente oltre i due e fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi di lavoro dipendente o da pensione, sia da redditi da lavoro autonomo o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione, il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all’entità degli stessi.
Infine, il reddito da lavoro dipendente o pensione, come risultante a seguito delle eventuali detrazioni spettanti come innanzi specificato, va calcolato nella misura del 60% (art. 21 della legge 457/78 come sostituito dall’art. 2, comma 14. Del D.L. n. 9/82 convertito, con modifica, dalla legge n. 94/82; art. 21, lettera g), della L.R. Campania n. 18/1997).
Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l’esclusione dal concorso.
In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi per l’anno precedente quello corrente.
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune; una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona (DPR n. 223/89, art.4). Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all’art. 1 bis del DPCM 07/05/1999, n. 221, come integrato con il DPCM 04/04/2001, n. 242.
Nell’attribuzione dei punteggi di seguito previsti, vengono considerati facenti parti del nucleo familiare, oltre al coniuge e ai figli conviventi, i soli altri componenti conviventi stabilmente anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f) e g), da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare sia alla data di emanazione del bando di concorso che al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
RISERVA ALLOGGI
Il 10% degli alloggi disponibili è riservato ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da prima del 17/12/1998 nei comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana (art. 7 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2003).
L’accesso alla riserva è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.
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