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'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

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ALIFE. Sorpreso a cacciare nell’area del Parco Regionale, gli viene sequestrato il fucile. La Questura non gli rinnova il porto d’armi e un cacciatore, si rivolge al Tar. I giudici danno ragione ai Carabinieri che svolsero l’operazione di servizio

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L’uomo è un cittadino di Venafro a cui i Carabinieri della Stazione di Alife nel mese di novembre del 2012 sequestrarono il fucile e provvidero a segnalarlo alla Questura del capoluogo pentro che gli revocò il porto d’armi. Il cacciatore si rivolge al Tar che però respinge il suo ricorso… 
Fu sorpreso nel mese di novembre di ben due anni e mezzo orsono (2012), in tenimento di Alife, con una fucile da caccia (scarico) e delle munizioni custodite a parte. Il cacciatore è un cittadino residente a Venafro, ma anche un habitué delle aree dell’Alto Casertano ed in particolar modo delle zone boschive rientranti nel Parco Regionale del Matese, laddove però, ci vuole apposita autorizzazione per svolgere l’attività venatoria. Durante un controllo dei Carabinieri della Stazione di Alife, l’uomo fu fermato per un controllo. Emerse che, sebbene avesse l’arma scarica e riposta nel bagagliaio del veicolo, in ogni caso non era in possesso dei requisiti per transitare con l’arma in quella zona. Di contro, i Carabinieri avevano ricevute numerose segnalazioni che l’area protetta era stata in quel periodo invasa da molti cacciatori, dei quali la gran parte sprovvista di autorizzazione. Per cui i militari organizzarono svariati blitz, sequestrando decine e decine di armi nell’intero arco dell’inverno a cavallo tra il 2012 ed il 2013. Per il cacciatore pentro, scattò la denuncia alla Procura della Repubblica, il 25 novembre del 2012, per aver introdotto armi all’interno dell’area protetta “Parco Regionale Matese”, in violazione degli artt. 11 e 30 della legge quadro sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394). Per cui l’8 agosto 2013, la Questura di Isernia, comunicava al cacciatore molisano, contestualmente, l’avvio del procedimento e il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi. Nonostante le controdeduzioni fatte pervenire dall’interessato, la Questura comunicava il rigetto dell’istanza di rinnovo, adducendo che l’episodio appena menzionato costituiva un elemento incidente sul requisito della buona condotta in base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e costituisce elemento essenziale ai fini del rilascio dei provvedimenti di Polizia del tipo di quello a cui aspirava. Il cacciatore, avverso tale diniego e la circolare Ministeriale in esso richiamata, proponeva ricorso al Tar del Molise chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A tal fine si costituiva il Ministero dell’Interno, che chiedeva il rigetto del ricorso, motivato dal cacciatore con le seguenti osservazioni: l’arma risultava smontata e nel bagagliaio della vettura; il divieto di introduzione di armi nelle aree protette di cui al citato art. 11 della legge parchi (l. n. 394/1991) andrebbe interpretato alla luce dell’art. 21 della legge n. 157/1992, secondo cui il trasporto di esse all’interno delle aree protette (parchi inclusi) potrebbe avvenire alla sola condizione che esse siano scariche e in custodia, modalità nella specie osservata; se si interpretasse il divieto di introduzione nel senso preteso dall’Amministrazione, ne deriverebbe la sostanziale inibizione al trasporto di armi, dovendosi acquisire le autorizzazioni degli Enti Parco anche in caso di ordinario trasporto in autostrada dove pure si estendono i confini di svariate aree protette italiane, costringendo così a richiedere per ogni trasporto innumerevoli atti abilitativi; interpretata nel modo rigoroso voluto dall’Amministrazione, la violazione contestata al ricorrente rappresenterebbe un illecito di mero pericolo come tale non armonizzabile con il principio di materialità insito nel nostro ordinamento. Il motivo, così argomentato, è suggestivo ma destituito di fondamento. Pertanto, rilevato quindi che le due disposizioni si pongono su piani diversi senza interferire tra loro, il Collegio non condivide la prospettazione interpretativa di parte ricorrente. Quindi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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Original article: ALIFE. Sorpreso a cacciare nell’area del Parco Regionale, gli viene sequestrato il fucile. La Questura non gli rinnova il porto d’armi e un cacciatore, si rivolge al Tar. I giudici danno ragione ai Carabinieri che svolsero l’operazione di servizio.

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