Alvignano. Raccolta rifiuti, appalto: respinto per un cavillo il ricorso di una ditta esclusa
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso dell’azienda Lavorgna di San Lorenzello, in provincia di Benevento, contro l’esito della gara d’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indetta dal comune nel marzo 2013 ed aggiudicata, la scorsa primavera, alla ditta Div.A del gruppo Termotetti di Gioia Sannitica (nella foto).
Già rigettata lo scorso settembre la richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione dell’appalto, al termine della discussione nel merito del reclamo presentato dalla società Igiene Urbana Lavorgna, l’ottava sezione del Tar Campania presieduta da Ferdinando Minichini ha respinto il ricorso dichiarandolo irricevibile per tardività della notifica dello stesso avvenuta oltre il termine massimo dei 30 giorni previsto dalla normativa in materia.
Nel contempo, i giudici amministrativi hanno condannato la società Lavorgna s.r.l., rappresentata dal difensore Andrea Verdicchio, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Alvignano, difeso dall’avv. Stefano La Marca di Dragoni, della società Termotetti s.a.s. di Tedesco Antonella &C., difesa dall’avv. Eleonora Marzano di Caserta, e della società Arno Imprese s.r.l., difesa dall’avv. Adele Ferraro, liquidate nella somma di due mila euro da corrispondere a ciascuna controparte processuale, per un importo complessivo di seimila euro.
In tal modo, il tribunale amministrativo regionale ha confermato in toto l’orientamento già espresso in sede di respingimento della domanda cautelare di sospensione dell’aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani avanzata dalla azienda beneventana, allorché in prima fase stabilirono che “non è destituita di giuridico fondamento l’eccezione di irricevibilità del ricorso ai sensi dall’art. 120 comma 5 del codice procedimento amministrativo sollevata dalle controparti in relazione al dies a quo del termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, atteso peraltro che i motivi di gravame afferiscono a circostanze precedenti la decisione di aggiudicazione”.
Eccezione sollevata da subito tanto dal comune di Alvignano quanto dalla ditta Div.A del gruppo Termotetti che vinse la gara, con il pronunciamento del Tar di Napoli che ora ha confermato, da un lato, la bontà e la legittimità della procedura di gara seguita dagli uffici comunali e, dall’altro, la bontà e l’efficacia della offerta economica più vantaggiosa per l’Ente presentata a suo tempo dall’azienda di Gioia Sannitica.
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