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Attualità

MARZANO APPIO. Vicenda lavoro Villa Comunale e contenzione con la ditta che ha svolto i lavori. Il Tar boccia il ricorso proposto dalla Golluccio Costruzioni e da ragione al Comune

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Violazione della legge ed eccesso di potere per non aver escluso la ditta concorrente alla partecipazione della gara di appalto che poi è risultata vincente…
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima, ha dato ragione all’amministrazione del Sindaco Eugenio Ferrucci, con la sentenza nella quale ha respinto al mittente il ricorso presentato dalla ditta Golluccio Costruzioni Generali srl. La decisione riguardante la vittoria del Comune di Marzano Appio, la si è avuta in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore Antonio Andolfi, Primo Referendario che, hanno sentenziato l’infondatezza del ricorso, inerente l’affidamento dei lavori della villa comunale sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2014, proposto da A. Golluccio Costruzioni Generali s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Di Robbio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto De Fusco in Napoli, alla via dei Fiorentini n.21; contro Comune di Marzano Appio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Garofalo, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio legale Nardone – Ceceri, alla via Riviera di Chiaia, n. 207; nei confronti di Impresa Edile Stradale geometra Porge Demetrio, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via P. Colletta, n. 12; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura indetta dal Comune di Marzano Appio per l’affidamento dei lavori di sistemazione della locale villa comunale, di cui al verbale n. 3 del 28 luglio 2014 della commissione di gara; della determina n. 73 del 30 giugno 2014 di nomina della commissione giudicatrice nonché dei verbali n. 1 del 30 giugno 2014 e n. 2 del 16 luglio 2014. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marzano Appio e dell’Impresa Edile Stradale Geom. Porge Demetrio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 
Con atto notificato il 28 agosto 2014 e depositato il 10 settembre seguente, la A. Golluccio Costruzioni Generali s.r.l. ha premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Marzano Appio, con bando del 23 aprile 2014, per l’affidamento dei lavori di sistemazione della locale villa comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la determina n.73 del 30 giugno 2014, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del suddetto ente ha nominato la commissione giudicatrice, nonché i verbali n. 1 del 30 giugno 2014, n. 2 del 16 luglio 2014 e n. 3 del 28 luglio 2014, ove si dà atto delle attività svolte dal seggio di gara culminate nell’aggiudicazione provvisoria della gara alla Impresa Edile Stradale geometra Porge Demetrio, prima classificata con il punteggio complessivo di 62,4 (seguita dalla società instante con p. 61,6). A sostegno dell’azione volta all’annullamento degli atti di gara individuati in epigrafe lesivi dei propri interessi, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di diritto: 
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis (in particolare, del punto XI.2.2) e dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 – eccesso di potere; 
2) eccesso di potere – violazione di legge per la mancata applicazione dei criteri oggettivi valutativi dell’offerta più conveniente – erroneità, illogicità e sviamento del giudizio espresso. Ad avviso della ricorrente, la commissione avrebbe dovuto escludere la concorrente poi risultata vincitrice, avendo questa allegato una carta d’identità del titolare scaduta, anziché consentire la regolarizzazione della sua posizione. Inoltre, l’instante lamenta l’illegittima composizione della commissione per la scelta di due componenti (rag. G. A. e dott.ssa A. L.), i quali sarebbero privi di competenze nello specifico settore; inoltre il primo, quale responsabile dell’Area economica-finanziaria ed addetto alla liquidazione degli importi a titolo di corrispettivo del contratto di appalto, sarebbe incompatibile con l’incarico di commissario ex art. 84, punto 4, del D. L.gs. n. 163/2006. Secondo l’assunto attoreo la carenza di specifiche cognizioni tecniche in capo ai due suindicati componenti avrebbe viziato la fase di valutazione dell’offerta più vantaggiosa. Oltre alla domanda impugnatoria, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ingiusto asseritamente sofferto per effetto dell’attività amministrativa in contestazione. Si è costituita in giudizio l’impresa controinteressata, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame, in relazione alla natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, e la tardività del motivo riferito alla composizione della commissione, concludendo comunque con richiesta di rigetto anche nel merito per l’infondatezza delle censure prospettate.. L’intimata amministrazione comunale si è costituita in resistenza depositando documenti e memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione del ricorso. Nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 l’istanza cautelare è stata respinta. Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive insistendo nelle rispettive richieste. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione. 
DIRITTO 
1. In via preliminare va disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla parte controinteressata in relazione alla natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 25.7.2014, n. 3960), condiviso dal Collegio, il carattere interinale e non definitivo di tale atto, se non obbliga chi se ne ritenga leso ad impugnarlo, non preclude la facoltà di immediata contestazione, fermo restando l’onere di estendere il gravame, a pena di improcedibilità, all’aggiudicazione definitiva. Nel caso di specie, quest’ultima non risulta adottata sicché non sussiste alcuna preclusione all’ammissibilità dell’odierna azione. 
2. E’ del pari destituita di fondamento anche l’altra eccezione di tardività riferita all’impugnazione della determina n. 73 del 30 giugno 2014 di nomina della Commissione giudicatrice. Invero, tale atto può essere impugnato dal partecipante alla selezione, che si ritenga leso nei suoi interessi, non in via autonoma, ma solo nel momento in cui, con la nomina dell’aggiudicatario, diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30.4.2014, n. 2252). 
3. Nel merito il ricorso è comunque infondato. 4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto escludere la concorrente poi risultata vincitrice, avendo questa allegato una carta d’identità del titolare scaduta, anziché consentire la regolarizzazione della sua posizione. 
4. La doglianza è infondata. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, ai fini della partecipazione alla gara, la produzione della copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito (cfr. in termini Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2011, n. 6936; Sezione VI, 18 aprile 2011, n. 2366; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 28.3.2013, n. 1691; Salerno, Sezione II, 16 novembre 2011, n. 1836), trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, secondo cui: “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità”, a seguito della quale “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”. D’altra parte l’art. 77-bis del citato D.P.R. estende espressamente alla materia delle gare per l’affidamento di pubblici appalti la disciplina dettata in tema di dichiarazioni sostitutive, di tal che nessun ostacolo nella specie si frappone alla applicazione dell’istituto della regolarizzazione della produzione documentale, alla stregua dell’art.46, comma 1, del d. lgs. 12.4.2006, n.163. Né può condividersi l’argomentazione attorea, secondo cui una siffatta integrazione sarebbe preclusa dal bando di gara, laddove prescrive a pena di esclusione, al punto XI.2.2, l’allegazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Invero, ad avviso del Collegio, una siffatta interpretazione della lex specialis non sfuggirebbe alla declaratoria di nullità, ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D.Lgs n.146/2006 (comma inserito dall’art.4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n.70), per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che, secondo quanto già sopra osservato, la detta circostanza non è idonea ad ingenerare un caso di “incertezza assoluta” sulla “provenienza dell’offerta” per difetto di un elemento essenziale della stessa. Concludendo sul punto, deve ribadirsi che, ai fini della partecipazione alla gara, la produzione della copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura, trattandosi di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione. 
5. Va disatteso anche il secondo motivo in quanto la costituzione della commissione giudicatrice risulta rispettosa dei criteri generali stabiliti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici. In primo luogo, non è condivisibile l’affermazione secondo cui i due commissari diversi dal presidente, selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, ai sensi del comma 8 del citato articolo 84, sarebbero privi di idonee competenze professionali. Al riguardo va osservato che la composizione plurale dell’organo è finalizzata proprio a garantire la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze; inoltre, la competenza nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto va valutata compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28.5.2012, n. 3124). Ciò posto, premesso che non è in discussione la figura del presidente, non vi sono ragioni per dubitare della preparazione né della dott.ssa A.L., segretario generale del Comune di Marzano Appio, né del rag. G.A., responsabile del Servizio finanziario dello stesso ente, alla stregua delle esperienze lavorative e dei titoli di studio e professionali posseduti, come riportati nei curricula depositati in giudizio dall’amministrazione resistente. In secondo luogo, non è ravvisabile alcuna incompatibilità di quest’ultimo membro per il fatto di essere addetto, in ragione dei compiti d’ufficio, alla liquidazione degli importi relativi ai contratti di appalto. Invero, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è inammissibile la presenza nella commissione di gara pubblica di soggetti che, prima della nomina della stessa, abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, come nel caso di soggetti precedentemente incaricati della redazione del bando e del disciplinare di gara. Ciò risponde alla ratio della citata disposizione, volta a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura. Tale situazione non è invece prospettatile nella fattispecie concreta, atteso che l’emissione dei mandati di pagamento attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e si connota come attività a carattere interamente vincolato. 
6. L’infondatezza della censure appena scrutinate consente di disattendere anche la restante parte dell’assunto attoreo, secondo cui la carenza di specifiche cognizioni tecniche in capo ai due suindicati componenti avrebbe viziato la fase di valutazione dell’offerta più vantaggiosa.Né è possibile dare ingresso alle doglianze volte a criticare gli apprezzamenti tecnici espressi dalla commissione di gara sulle soluzioni progettuali migliorative proposte dalle imprese concorrenti non essendo consentito al giudice amministrativo di sostituire il proprio giudizio alle valutazioni riservate alla commissione di gara. In tali casi, il controllo giurisdizionale deve essere limitato alle sole ipotesi, non sussistenti nel caso concreto, in cui i giudizi tecnici espressi siano palesemente illogici, irrazionali o contraddittori (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.6.2014, n. 3132). 7. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va respinto.Nondimeno, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate”. 
Anna Izzo
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